ROMA – Da oggi, 1 luglio, semaforo verde per il bonus fiscale sulle commissioni del pos. In concomitanza dell’introduzione della nuova soglia per il contante (che scende da tremila a duemila euro), via, quindi, al credito d’imposta per le commissioni addebitate per l’utilizzo del pos, agevolando così i pagamenti con bancomat, carta di credito, carte prepagate e altri pagamenti elettronici.
In altre parole si tratta di una agevolazione fiscale pari al 30% di quanto addebitato per le spese, secondo quanto stabilito dal Decreto Fiscale 2020 (legge 157/2019) – che prevede un bonus in favore di imprenditori e lavoratori autonomi che nell’anno precedente hanno avuto ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro. Un’ulteriore misura che nasce per incentivare l’utilizzo della moneta elettronica e combattere l’evasione.
Nello specifico i costi sostenuti dai professionisti (vale sia per i singoli che per quelli associati) e dalle imprese sulle transazioni tracciabili, quelle cioè con carte di credito, carte di debito e altri pagamenti elettronici, da mercoledì 1 luglio si trasformeranno in un bonus fiscale pari al 30% di quanto addebitato per spese bancarie. Il credito d’imposta si potrà usare esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, e a partire dal mese successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Il bonus si dovrà inserire nella dichiarazione dei redditi 2021 (riferita all’anno d’imposta 2020) e in quelle successive per in caso di importi residui non ancora portati in compensazione per mancanza di capienza fiscale. Inoltre, tale credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Per ottenerlo sarà necessario inviare una comunicazione, utilizzando il software predisposto dall’Agenzia delle Entrate, che dovrà contenere le seguenti informazioni: codice fiscale dell’esercente, mese e anno di addebito, numero totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle riconducibili ai consumatori finali, importo delle commissioni addebitate per le operazioni riconducibili ai consumatori finali, ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione. Come stabilito dalla stessa Agenzia con provvedimento del 29 aprile 2020, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il giorno 20 del mese successivo ed il credito, maturato con cadenza mensile, potrà essere utilizzato a decorrere dal mese successivo.
Infine, così come previsto dal Decreto Fiscale 2020, con l’entrata in vigore della nuova norma, la mancata accettazione del pagamento elettronico potrà comportare l’applicazione di una sanzione, a carico del professionista e dell’impresa, per un valore fisso pari a 30 euro con l’aggiunta del 4% del valore della transazione rifiutata. Attenzione però, l’ammenda non scatterà in automatico ma che si applicherà a due condizioni: denuncia da parte del consumatore, al quale è stato negato il pagamento con strumenti elettronici, e successivi controlli da parte degli organi competenti con la remissione di tutti gli atti al Prefetto competente per territorio.