CATANIA – Tra le “nuove” conquiste sulla parità di genere c’è il riconoscimento della genitorialità attraverso l’attribuzione al proprio figlio/figlia del cognome materno (e non più solo di quello paterno). Ad alcuni potrebbe sembrare una sottigliezza, ad altri una velleità, ad altri ancora un’esagerazione ma la verità è che, così come la questione della linguistica femminista, anche la possibilità di affidare alle future generazioni il cognome materno è un modo per disarticolare la visione maschile della società e per parificare, in termini di genere, il ruolo di genitore. È importante capire, nella pratica, com’è possibile appellarsi a questo diritto, ma facciamo prima un passo indietro per capire qual è la normativa a cui bisogna fare riferimento.
Nello specifico è stata una sentenza della Corte Costituzionale, la n.131 del 27 aprile 2022, a introdurre questa possibilità, che ora è un diritto. È stata riconosciuta, infatti, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 262, comma 1, del Codice civile “nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”, stabilendo invece che il cognome del figlio “deve comporsi con i cognomi dei genitori – si legge nella sentenza – nell’ordine deciso dagli stessi, salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due”.
L’accordo richiamato è quindi imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori e in mancanza, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori. Se non si arriva ad un punto, la decisione è rimandata al giudice.
Per i bambini nati dopo il 27 aprile 2022 la procedura avviene in automatico, al momento della produzione dell’atto di nascita ma per la fattispecie dei cittadini nati prima della sentenza, la procedura è diversa. I servizi anagrafici del Comune di competenza, infatti, in questo caso – a differenza dell’atto di nascita – non sono deputati a svolgere l’iter. Bensì, bisogna rivolgersi alla Prefettura del territorio, che si occupa del disbrigo pratiche del cambio cognome, per varie casistiche e non solo l’attribuzione del cognome materno. Abbiamo approfondito l’esempio della Prefettura di Catania.
Qualsiasi cittadino può fare richiesta di modifica del nome o del cognome al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello in cui si trova l’atto di nascita (Dpr 3.11.2000 n.396 art.89). “Le richieste sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni” si legge nelle comunicazioni della prefettura. Vengono accettate sia le domande dei cittadini italiani che degli italiani residenti all’estero iscritti Aire. Nel caso di un minore, invece, la richiesta dev’essere sottoscritta da entrambi i genitori o da chi esercita la patria potestà genitoriale.
La domanda (in bollo) deve essere presentata in Prefettura dall’interessato o comunque da una persona munita di delega e fotocopia del documento di riconoscimento del delegante e sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla, oppure inviata per posta ordinaria, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento.
“Qualora la richiesta appaia meritevole – si legge ancora nelle direttive della Prefettura – di essere presa in considerazione il richiedente sarà autorizzato, con decreto del prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio del comune di nascita e di residenza, un avviso contenente il sunto della domanda. Lo stesso decreto può prescrivere al richiedente la notifica del sunto della domanda, a determinate persone contro interessate. Chiunque ritenga di avere interesse può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni. Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell’avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione. Il prefetto, accertata la regolarità, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione o di rigetto al cambio del nome e/o del cognome. I decreti che autorizzano il cambiamento o modifica del nome e/o cognome, per produrre i loro effetti devono essere trascritti, su richiesta degli interessati, presso gli uffici di stato civile del comune di residenza” conclude l’avviso della prefettura.