La legge 15 aprile 2024, n. 55, entrata in vigore l’8 maggio, contiene le disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. La legge ha previsto la formazione dell’albo e l’istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di pedagogisti ed educatori.
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Sui siti dei tribunali si possono reperire le nomine e, laddove disponibili, gli avvisi con le indicazioni per presentare l’iscrizione.
Albo pedagogisti e educatori: chi può iscriversi?
Ma chi può iscriversi all’albo di pedagogisti e educatori?
Per l’albo dei pedagogisti:
- i professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in
- istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, i ricercatori e gli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un’istituzione pubblica in materia pedagogica per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1 della legge;
- coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1, svolgendo un’attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;
- i laureati nelle discipline di cui all’articolo 2, comma 1;
- coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;
- coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1;
Per l’albo degli educatori professionali socio-pedagogici:
- coloro che sono in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- i laureati che alla data di entrata in vigore della legge sono in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall’articolo 4, comma 1;
- coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi;
- ai laureati in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).
L’iscrizione all’Albo è necessaria perché permette l’esercizio delle professioni di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia.
I moduli regione per regione
L’elenco sarà aggiornato con le nuove pubblicazioni:
Abruzzo – scadenza 6 agosto
Modulo Calabria
Campania – scadenza 6 agosto
Emilia Romagna – scadenza 6 agosto
Friuli Venezia Giulia – scadenza 6 agosto
Liguria –
Lombardia – scadenza 6 agosto
Marche – scadenza 6 agosto
Piemonte – scadenza 6 agosto
Modulo Puglia – scadenza 2 ottobre
Sicilia – scadenza 6 agosto
Toscana – scadenza 6 agosto
Modulo Umbria – scadenza 6 agosto
Veneto –
Trento – scadenza 6 agosto
Il sindacato FLCGIL ha precisato che l’iscrizione non riguarda i docenti di scuola di infanzia, che svolgono un ruolo diverso rispetto all’educatore nei servizi educativi per l’infanzia. L’accesso all’insegnamento nella scuola di infanzia rimane ancorato ai titoli di accesso già in vigore: diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/02 oppure Laurea in Scienze della formazione primaria.