Alcolici ai minori, se li prendono dal frigo del negozio non c’è reato. Lo ha sancito la Cassazione (sentenza 12508/2021, relatore Alessandra Tudino) che ha annullato con rinvio la condanna del gestore di un locale di Caltanissetta per aver somministrato bevande alcoliche a un quindicenne.
I giudici citano «l’ermeneusi della norma incriminatrice» (articolo 689 del Codice penale), secondo la quale il significato letterale implica «il concetto di erogazione, ovvero di una forma di cessione a titolo oneroso» il che si suppone sia avvenuto, altrimenti il quindicenne avrebbe semplicemente rubato gli alcolici e il gestore sarebbe del tutto innocente.
E sottolineano che «la somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, dietro corrispettivo di un prezzo, ad eseguire in favore dell’altra prestazioni, specificamente periodiche o continuative». La conseguenza di questo ragionamento, per i giudici della Cassazione, è che la situazione del cliente che prende le bevande direttamente dal frigo si colloca fuori dalla fattispecie della norma, dato che nel caso affrontato il minore era stato sorpreso dalle forze dell’ordine quando ormai consumava l’alcolico e la sentenza impugnata del giudice di pace nisseno non aveva affrontato il «segmento fattuale antecedente».