Brevi-Economia

Comportamenti antieconomici

PALERMO – La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, pronunciandosi con la sentenza 2420/2022, su una vicenda che per più aspetti interessa numerosi contribuenti, ha annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di una società con il quale era stato accertato un maggior reddito per oltre 160 mila euro, più Iva e Irap. In particolare, si trattava delle dichiarazioni di inammissibilità dei ricorsi tributari presentati brevi manu allo sportello dell’Agenzia delle Entrate, secondo quanto prevedeva l’art. 16 del d. lgs. 546/1992, che consentiva, prima dell’avvento del processo tributario telematico, la proposizione del ricorso consegnandolo direttamente all’impiegato addetto allo sportello ricezione atti.

Numerose erano state, infatti, le declaratorie d’inammissibilità dei ricorsi così presentati giacché alcuni giudici tributari della Commissione Palermitana avevano ritenuto che la ricevuta di protocollo informatico prodotta dall’Agenzia delle Entrate, non essendo sottoscritta dal funzionario, non fosse idonea a dimostrare la tempestività del ricorso. Tali estreme decisioni, vennero, tra l’atro, assunte in violazione del principio del contraddittorio poiché la relativa questione non fu mai sottoposta alle parti, né alcuna indagine circa l’autenticità della ricevuta di protocollo informatico fu condotta dai giudici che dichiararono dette inammissibilità.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, viola le regole del processo tributario il giudice che pronuncia l’inammissibilità del ricorso senza sottoporre la questione al contraddittorio delle parti; infatti in tali casi la giurisprudenza parla di sentenza “a sorpresa”.

Per questi motivi la società ricorrente, difesa dall’Avv. Giuseppe Giamportone, aveva proposto appello ottenendo la rimessione della causa al giudice di primo grado il quale, con la sentenza in commento ha ritenuto che la ricevuta di protocollo informatico sia idonea a garantire i dati dell’atto protocollato, il mittente dei documenti protocollati, l’oggetto del documento e soprattutto, per quel che qui interessa, la data di presentazione dell’atto, consentendo, dunque, di considerare tempestivo il ricorso proposto.
Alla società ricorrente, infatti, veniva contestata la vendita di beni usati ad un prezzo inferiore di quello di acquisto. La difesa della società ha dimostrato, invece, che i beni usati erano stati acquistati da clienti intenzionati a comprare beni nuovi offrendo l’usato in permuta, sopravvalutando, quindi, il loro valore, al fine di invogliare gli stessi clienti permutanti all’acquisto del nuovo. Prassi commerciale ampiamente diffusa che giustifica pienamente la vendita ad un prezzo inferiore a quello di acquisto. Tutto ciò è importante giacché aggiunge un ulteriore tassello alla giurisprudenza formatasi sulle contestazioni di comportamenti antieconomici, andando a consolidare l’orientamento più favorevole al contribuente. La sentenza dunque, è importante giacché aggiunge un ulteriore tassello alla giurisprudenza formatasi sulle contestazioni di comportamenti antieconomici, andando a consolidare l’orientamento più favorevole al contribuente.