ROMA – Come è noto, con l’articolo 1, comma 148, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), sono state previste misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di evasione realizzati attraverso l’apertura di nuove partite Iva.
Più in particolare, con l’introduzione, dopo il comma 15-bis dell’art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dei commi 15-bis.1 e 15-bis.2, l’Agenzia delle Entrate effettua specifiche analisi di rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, invitando il contribuente, anche per esibire specifica documentazione, al fine di accertare l’effettivo esercizio dell’attività (impresa arte o professione) ed individuare tempestivamente i soggetti che presentano criticità o anomalie in relazione alla sussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, nonché alla violazione degli obblighi tributari.
Così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con il recente Provvedimento n. 156803/2023 del 16 maggio scorso, la valutazione del rischio è orientata principalmente sul titolare della ditta che chiede di ottenere la partita Iva, nonché sulla presenza di eventuali criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto, compresa la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità o di professionalità abituale dell’attività svolta.
È orientata altresì verso la tipologia e le modalità di svolgimento dell’attività, verso le anomalie economico-contabili nell’esercizio della stessa, verso le strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive nonché verso la posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.
Nel caso in cui il contribuente non ottemperi all’invito dell’ufficio o non fornisca gli elementi idonei a dimostrare l’insussistenza dei profili di rischio prima citati, l’Ufficio notifica al medesimo il provvedimento di cessazione della partita Iva e viene contestualmente irrogata la sanzione di cui al comma 7 quater del D,Leg/vo 471/1997, anch’esso introdotto con la recente legge di bilancio, secondo il quale il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 3.000. In questo caso non si applica il “cumulo giuridico” di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
La cessazione della partita Iva comporta pure l’esclusione della stessa dalla banca dati Vies (soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie).
Nel caso di chiusura della partita Iva, il soggetto può richiedere l’attribuzione di una nuova partita Iva, ma solo previa presentazione di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria (avente il contenuto minimo di cui al fac-simile allegato al provvedimento dell’Agenzia), a favore dell’Amministrazione finanziaria, della durata di tre anni e per un importo, in ogni caso, non inferiore a euro 50.000.