Economia

Applicazione dell’Iva sulla Tariffa di igiene ambientale, la storia infinita

ROMA – È da più di dieci anni che si attende un chiarimento definitivo sull’annosa questione riguardante l’applicabilità, o meno, dell’Iva sulla Tariffa igiene ambientale (Tia).

Il problema è nato, principalmente, quando l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 250 del 17/6/2008, ha affermato l’applicabilità dell’Iva sulla Tia, ritenendo quest’ultima un corrispettivo verso un servizio e, come tale, rientrante nelle operazioni soggette all’Imposta sul valore aggiunto.

Un’affermazione, però, subito smentita dalla Corte Costituzionale la quale, con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, ha confermato la natura tributaria di questo prelievo sostenendo che, detto prelievo, nonostante la sua nuova denominazione (tariffa), non si distingue assolutamente dalla “vecchia” Tarsu e quindi è da considerare tributo a tutti gli effetti.

Il non assoggettamento all’Iva, pertanto, doveva essere una cosa assolutamente conseguenziale e scontata.
Ed invece, così come accade molto spesso in Italia, specialmente in ambito tributario, il succedersi di altre pronunce giurisprudenziali, dissertando principalmente sul concetto di Tia 1 e Tia 2, ha rimesso in discussione un principio che si pensava, grazie alla pronuncia delle Consulta, fosse stato ormai abbondantemente chiarito.

C’è da dire, peraltro, che, pur in presenza delle interpretazioni favorevoli all’esenzione della Tia, gli Enti gestori del Servizio, nel dubbio, hanno ritenuto opportuno continuare a fatturare con Iva dando luogo a notevole contenzioso ed a moltissime domande di rimborso dell’Iva pagata dagli utenti.

Recentemente, però, la Corte di Cassazione, con Ordinanza n.23949 depositata il 25 settembre scorso, ha riaperto la questione, alimentando le speranze degli utenti, sostenendo, questa volta, la natura tributaria della Tariffa Igiene Ambientale, sia la Tia 1 che la Tia 2. La Cassazione, infatti, con la citata ordinanza, ha chiesto l’intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, sostenendo comunque la non applicabilità dell’Iva. Forse una interpretazione autentica della norma avrebbe potuto risolvere il problema più in fretta ed in modo più efficace.

Comunque, aspettiamo ora la Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, sperando che, questa volta, sulla questione sia possibile scrivere la parola fine.