Dalla parte dei cittadini

L’armonia architettonica di un palazzo

Così come ogni persona tiene al proprio decoro estetico – che normalmente è costituito da un insieme di fattori che rendono gradevole anche l’aspetto – in egual modo ogni edificio condominiale ha un proprio decoro.

Esso è costituito dall’insieme delle linee e delle strutture che ne costituiscono le note dominanti, imprimendo – alla varie parti dell’edificio nel loro insieme – una determinata ed armonica fisionomia; e ciò a prescindere che si tratti di un edificio di particolare pregio artistico.

L’alterazione del decoro architettonico così inteso, rende illecite le innovazioni e le modificazioni dell’aspetto esteriore, atteso che possono pregiudicare anche il valore economico dell’edificio stesso. Ciò è tanto vero che ogni comproprietario dello stabile – una volta accertata l’alterazione del decoro architettonico, per opere innovative o modificative eseguite da altro condomino – può rivolgersi, innanzitutto, all’assemblea condominiale per il tramite dell’amministratore, e in difetto al magistrato ordinario, affinché venga rispettato e salvaguardato “in primis” l’aspetto esteriore dell’edificio, riportandolo allo “status quo antea”.

A tal proposito, nessuna influenza può avere il fatto che l’alterazione del decoro non sia visibile in relazione ai diversi punti di osservazione, rispetto all’edificio condominiale.

Sotto il profilo utilitaristico, poi, il decoro architettonico, come già detto, è un bene suscettibile di valutazione anche economica, in quanto concorre a determinare, contestualmente, sia il valore del proprio appartamento sia quello degli altri appartamenti, che fanno parte dell’edificio condominiale.