Dalla parte dei cittadini

Assegno mantenimento del coniuge e riduzione

Il coronavirus oltre che sulla salute ha avuto una diretta conseguenza negativa anche nella regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, laddove è previsto il versamento mensile dell’assegno di mantenimento a favore dell’altro coniuge e dei figli della coppia. Il provvedimento che prevede il pagamento del predetto assegno, avendo un’efficacia temporanea – e cioè “rebus sic stantibus” (stando così le cose ) – è soggetto ad eventuale revisione – in maggiore o minor misura – tutte le volte che mutano le condizioni economiche dell’uno o di entrambi i coniugi.

Appunto a seguito della pandemia, molti lavoratori e professionisti hanno visto assottigliarsi improvvisamente il loro reddito, per cui non sono più in grado di corrispondere puntualmente quanto era stato loro imposto. In questo caso, l’unica arma a disposizione è quella di rivolgersi al Tribunale della sezione famiglia, per ottenere un provvedimento di modifica. L’istanza va presentata presso la relativa cancelleria, con allegata la documentazione o le prove della diminuzione del proprio reddito.

Il Tribunale, dopo aver fissato l’udienza, provvederà in merito entro breve termine tenendo sempre conto, però, del carico giudiziario che attualmente non è indifferente. Se così è, esiste un’altra soluzione alternativa che è quella – molto più veloce, più economica e con lo stesso risultato – di recarsi presso il proprio avvocato, per promuovere “la negazione assistita” od anche la mediazione.

Senz’altro da preferire, però, è la prima. Infatti, la negoziazione assistita – introdotta nell’anno 2014 – è una procedura semplice che si svolge alla presenza delle parti e dei loro rispettivi avvocati. Questi redigono assieme una scrittura, con la quale vengono modificati consensualmente i rapporti economici tra i coniugi che erano stati in precedenza concordati. A titolo informativo ricordiamo che il coniuge che si sottrae al pagamento dell’assegno di mantenimento – previa la presentazione della querela da parte dell’altro coniuge – può essere punito, ai sensi dell’art 570 c.p., alla pena sino ad un anno oppure con la multa sino ad € 1032,00.