Allorché i coniugi si separano o divorziano il Tribunale stabilisce l’obbligo che il coniuge più ricco versi alla moglie – che spesso è la più economicamente debole – una determinata somma per il mantenimento della stessa.
Può però accadere che dopo il provvedimento ed a seguito del mutare della situazione economica da parte di uno dei due coniugi, il Giudice possa modificare od addirittura eliminare l’assegno di mantenimento o divorzile.
Uno dei casi più frequenti che dà appunto il diritto alla perdita del mantenimento è costituito dal fatto che la titolare vada a convivere con un altro uomo benestante. In tal caso, il coniuge erogatore potrà rivolgersi al Tribunale e chiedere la cessazione dell’obbligo al mantenimento della moglie.
Se il Giudice gli darà ragione egli potrà ottenere la modifica del provvedimento con decorrenza dal momento della domanda. Senonché, se la convivenza viene scoperta in ritardo, il marito potrà chiedere indietro, alla coniuge, quanto ha già versato, e ciò ovviamente dopo aver iniziato l’azione di modifica del provvedimento e dopo aver provato, nel corso del giudizi, la data od il tempo in cui è iniziata la convivenza.
Nel recente passato, invece, si sosteneva l’irripetibilità del contributo al mantenimento di un coniuge una volta che esso fosse stato già pagato, oggi però la Cassazione ha cambiato orientamento. Infatti ha stabilito che la revoca dell’assegno di mantenimento possa operare retroattivamente (così Cass. Sent. n. 32914/2022, confermata con altra ordinanza n.477/2023).