Dopo un lungo e travagliato iter parlamentare, lo scorso 30 marzo veniva approvato l’assegno unico universale, l’aiuto economico alle famiglie con figli che sostituisce ogni agevolazione della stessa natura previgente (bonus bebè, detrazioni figli a carico, bonus mamma, assegni al nucleo familiare).
A chi spetta
Hanno diritto all’assegno in discorso dal 7° mese di gravidanza al 21° di età del figlio, i seguenti soggetti:
1) Chi è cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2) chi è soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3) chi è residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
4) chi è stato o è residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero chi è titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale;
Decorrenza e importo
L’assegno unico viene erogato mensilmente dal 1° luglio dell’anno in corso. Esso è corrisposto da un minimo di 80,00 euro ad un massimo di 250,00 euro per ciascun figlio o altro soggetto a carico (coniuge o familiare diverso dai figli), in misura variabile in base alla situazione reddituale del nucleo familiare quale risulta dall’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente). In generale l’assegno in parola è riconosciuto ai figli minorenni, con le seguenti eccezioni:
● Fino al compimento del 21° anno di età, al figlio che frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale. In questo caso l’assegno è richiesto dal figlio beneficiario;
● Senza limiti di età, al figlio con disabilità, per il quale viene corrisposto un assegno d’importo maggiorato, rispetto all’assegno spettante per i figli senza disabilità, in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50%, graduato secondo la classificazione della condizione di disabilita. La detta maggiorazione cessa dopo il compimento del 21° anno di età, qualora tale figlio risulti ancora a carico.
È opportuno dire che l’assegno spettante per i figli oltre il secondo è maggiorato.
Ai fini dell’attribuzione dell’assegno qui detto tra i gli aventi diritto, esso è ripartito in eguale misura tra i coniugi ovvero, in loro assenza, viene attribuito a chi esercita la patria potestà
Compatibilità con i sostegni al reddito
L’assegno unico è pienamente compatibile col reddito di cittadinanza unitamente al quale viene corrisposto, ma di esso si tiene conto al fine del reddito dei minori per i quali tale assegno è corrisposto.
Come viene concesso
L’assegno unico è concesso sotto forma di credito d’imposta ovvero di erogazione di una somma in denaro.
Salvatore Freni