L’Inps introduce anche per i nonni l’assegno unico e universale per i nipoti a carico. Possono richiederlo unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare.
L’assegno unico e universale sostituirà dal prossimo mese di marzo l’assegno per il nucleo familiare (ANF). Tale bonus famiglia (AUU) viene corrisposto mensilmente, previo domanda da inoltrare alla filiale dell’INPS competente per ciascun figlio minorenne a carico a tutti i lavoratori (dipendenti, autonomi, inoccupati) in misura differente in base al reddito del nucleo familiare quale risulta dall’ISEE, rispettivamente da un massimo mensile di 175 euro per redditi fino a 15 mila euro annui e dopo 15 mila fino a 40 mila si riduce proporzionalmente, fino a 50 mila euro.
Nel caso di figli maggiorenni a carico fino a 21° anno di età spetta l’assegno in discorso con la medesima riduzione detta sopra da un massimo di 85 euro a un minimo di 25 euro se il figlio frequenti o sia iscritto a seguenti corsi di studio:
Nel caso che facciano pare di nucleo familiare più di due figli con diritto al presente assegno, questo viene maggiorato. Nel caso che facciano parte del nucleo familiare uno o più figli con disabilità, per questi l’assegno viene corrisposto a prescindere dall’età.
Tutto ciò è valido tanto che il beneficiario dell’assegno sia a carico dei genitori che sia a carico dei nonni.
Nel passaggio tra l’assegno familiare e quello unico universale vi è stata un restringimento, nel senso che l’assegno unico e universale deve essere richiesto anche nel caso di affidamento ai nonni dal genitore, mentre ciò non avveniva per l’assegno per il nucleo familiare, il quale poteva essere richiesto dall’ascendente.
Questo come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale del 12-20 maggio 1999, n. 180, che disponeva che i nipoti in linea diretta, minori e viventi a carico dell’ascendente fossero equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati.
Mentre il punto 6 della circolare INPS riguardante l’assegno unico universale (n. 23 del 9 febbraio 2022), “Modalità e termini di presentazione della domanda, decorrenza dell’assegno unico e universale”, dispone: “(…)Salvo quanto previsto per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza, la domanda può essere presentata da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, dall’affidatario ovvero da un tutore nell’interesse esclusivo del tutelato (disposta dal giudice tutelare nei casi di cui all’art. 345 e seguenti del Codice Civile ovvero in capo al genitore ai sensi dell’art. 404 e seguenti del Codice Civile (…)”.
Salvatore Freni