L’articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (la norma che disciplina il procedimento della contestazione degli atti dall’Amministrazione finanziari) prevede che se la controversia non eccede 3.000 euro, il destinatario dell’atto dell’Ente impositore o del concessionario della riscossione può stare in giudizio senza il patrocinio di un professionista abilitato a tale difesa (avvocato, commercialista, consulente del lavoro iscritto al rispettivo albo professionale o altro soggetto espressamente indicato dal suddetto articolo). Inoltre, il contribuente in possesso dei requisiti per potere difendere nelle controversie in discorso può autopatrocinarsi indipendentemente dal valore della controversia.
Per valore della lite si intende il tributo richiesto con l’atto da contestare al netto di interessi ed eventuali sanzioni. Se l’atto da impugnare consta soltanto di tali accessori (interessi e sanzioni), il valore della lite è formato dall’ammontare di queste.
Al fine di meglio illustrare l’argomento qui trattato è opportuno dire:
Infine, giova dire che in primo grado (C.T.P.) la controversia viene iniziata solo dal contribuente; mentre nei gradi successivi ad appellare le sentenze del grado precedente può essere tanto il contribuente quanto la controparte (ente impositore o concessionario della riscossione).
Salvatore Freni