Economia

Autopatrocinio tributario, quando è possibile difendersi da soli

L’articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (la norma che disciplina il procedimento della contestazione degli atti dall’Amministrazione finanziari) prevede che se la controversia non eccede 3.000 euro, il destinatario dell’atto dell’Ente impositore o del concessionario della riscossione può stare in giudizio senza il patrocinio di un professionista abilitato a tale difesa (avvocato, commercialista, consulente del lavoro iscritto al rispettivo albo professionale o altro soggetto espressamente indicato dal suddetto articolo). Inoltre, il contribuente in possesso dei requisiti per potere difendere nelle controversie in discorso può autopatrocinarsi indipendentemente dal valore della controversia.

Per valore della lite si intende il tributo richiesto con l’atto da contestare al netto di interessi ed eventuali sanzioni. Se l’atto da impugnare consta soltanto di tali accessori (interessi e sanzioni), il valore della lite è formato dall’ammontare di queste.

  Al fine di meglio illustrare l’argomento qui trattato è opportuno dire:

  1. che il D.Lgs. 546/92, al citato articolo 12, dispone l’obbligo del ricorrente che sta in giudizio di fornirsi di un difensore appartenente ad una delle categorie professionali elencate sopra, mentre gli enti impositori (Agenzia delle entrate o altra agenzia fiscale, regioni e comuni) ed concessionari della riscossione stanno in giudizio per mezzo di loro funzionari; le agenzie fiscali possono anche essere difese dall’avvocatura dello Stato;
  2. che le giurisdizioni deputate a trattare le liti fiscali sono le Commissioni tributarie provinciali (C.T.P.) – in primo grado – che hanno sede nei capoluoghi di provincia, le Commissioni tributarie Regionale (C.T.R.), che hanno sede nei capoluoghi di regione e sedi staccate presso alcuni capoluoghi di provincia della stessa regione – in grado d’appello – e la Suprema Corte di Cassazione. Nell’accordo delle parti, le sentenze delle Commissioni tributarie provinciali si possono appellare direttamente in Cassazione, riducendo, così, i gradi giudizio da tre a due.

Infine, giova dire che in primo grado (C.T.P.) la controversia viene iniziata solo dal contribuente; mentre nei gradi successivi ad appellare le sentenze del grado precedente può essere tanto il contribuente quanto la controparte  (ente impositore o concessionario della riscossione).

Salvatore Freni