Dalla parte dei cittadini

L’autovelox e la multa

Avviene spesso che la polizia stradale ed anche i vigili urbani si appostino lungo le strade, muniti di apparecchiature che misurano la velocità, pronti a far scattare la multa quando vengono superati i limiti segnalati tramite cartello stradale, tenendo conto che, in ogni caso, non si deve superare la velocità di Km. 130( art 142 codice della strada ). Poiché la multa – per motivi pratici – non può essere contestata al momento dell’infrazione, essa arriverà puntualmente presso il domicilio del proprietario dell’auto. Questi, se non era lui a guidare l’auto, dovrà comunicare, alla polizia, il nome del conducente, indicando anche il numero della patente di guida, onde consentire la defalcazione dei relativi punti dalla patente. Se questa è la normalità, avviene anche che il conducente contravvenzionato contesti “l’affidabilità dell’autovelox”, sostenendo appunto che lo stesso – non essendo stato tarato recentemente – ha mal funzionato. In tal caso occorrerà proporre opposizione avverso la sanzione stradale, ricorrendo al Giudice di pace.

In sede di istruttoria della causa, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio sia stato sottoposto, o meno, alla taratura periodica annuale, chiedendo per prima cosa – a chi ha elevato la multa – di produrre in giudizio i certificati che attestino la taratura recente dell’autovelox. In sostanza la presunzione del buon funzionamento dell’apparecchio non gode più di “fede privilegiata”, per cui il conducente può sempre eccepire il vizio di funzionamento, senza dovere esperire la querela di falso. A chi ha elevato il verbale, poi, non basterà neanche produrre in giudizio il certificato di omologazione dell’autovelox per dimostrare il corretto funzionamento. Infatti, la taratura periodica annuale, è un onere ulteriore che si aggiunge all’omologazione, che il giudice deve sempre accertare quando il conducente abbia contestato la funzionalità dell’apparecchio.

Quanto sopra è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 10464, depositata il 3 giugno scorso, che, di fatto, alleggerisce l’onere della prova in capo al conducente, com’era un tempo.