Definizione agevolata degli avvisi bonari nel 2023. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un foglio di calcolo per semplificare ai contribuenti la determinazione dell’importo residuo da versare, con sanzioni ridotte, ai fini della definizione agevolata degli avvisi bonari.
La legge di Bilancio 2023 prevede la possibilità di definire in via agevolata le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso il pagamento rateale.
L’avviso bonario è, quindi, una comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente del controllo effettuato sulla sua dichiarazione dei redditi, evidenziando eventuali imposte e contributi che non risultano pagati.
Il mancato versamento della prima rata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, comporta l’automatica decadenza dalla rateazione, e l’iscrizione a ruolo di tutte le somme, con sanzioni piene del 30%.
La legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 155 e 156, legge n. 197/2022) prevede la possibilità di definire in via agevolata le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso il pagamento rateale.
Le legge di bilancio 2023, ha previsto così la possibilità di definizione agevolata dei debiti tributari emersi:
Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza.
L’agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni dovute, che sono ricalcolate in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali (codice tributo 9001) eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
Quindi per agevolare i contribuenti nella determinazione dell’importo residuo da versare, con sanzioni ridotte, è stato predisposto un apposito foglio di calcolo.
Adesso vediamo, leggendo sotto in questo articolo, in cosa consiste questo foglio di calcolo, dove trovarlo online, e in che modo “aiuta” l’utente alla corretta determinazione dell’importo da versare.
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti un foglio di calcolo per agevolare la determinazione dell’importo residuo da versare, con sanzioni ridotte in caso di definizione agevolata degli avvisi bonari.
Il versamento può essere effettuato:
È possibile, inoltre, estendere fino a 20 rate trimestrali i piani di rateazione inizialmente impostati, a prescindere dall’importo.
Gli interessi di rateazione (codice tributo 9002) devono essere in ogni caso ricalcolati rispetto al nuovo importo (ridotto) delle rate residue, applicando il tasso annuo del 3,5%, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino alla data di versamento di ciascuna rata.
Spiega l’Agenzia delle Entrate, come i contribuenti potranno definire in maniera agevolata gli oneri a loro carico, derivati da controlli automatizzati, con una sanzione ultraridotta del 3%, ma pagando per intero imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.
La sanatoria si applica, anzitutto, alle somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 per cui il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della manovra) o per cui gli avvisi bonari siano recapitati dopo tale data.
Per beneficiare della sanatoria, spiega l’Agenzia, è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3%, “siano versate in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti”.
In caso di opzione per il pagamento rateale, “la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi”.
Le Entrate fanno l’esempio di un contribuente che riceve una comunicazione per una imposta non versata di 100 euro e un versamento tardivo pari a 400 euro. La comunicazione viene inviata tramite Pec il 19 dicembre 2022.
L’importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al 10%, è pari a 171 euro: 100 di imposte, 50 di sanzione e 21 di interessi. Le sanzioni per l’imposta non versata vengono rideterminate in 3 euro, mentre quelle per il versamento tardivo in 12 euro. Il nuovo totale è di 136 euro.
Questo importo andrà pagato “entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, indicando nel modello F24 il codice tributo 9001, l’anno di riferimento 2019 e il codice atto relativo alla comunicazione. In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 giorni e le rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione”.
Da ricordare, poi, che la definizione agevolata con la sanzione al 3% (anche in questo caso, come nella precedente ipotesi, «senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo») viene consentita pure alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023.
In questo caso, il conteggio si complica. In caso di piano di rateazione in corso, infatti, bisognerà prima verificare quante rate sono state pagate al 31 dicembre 2022 e rideterminare il debito residuo al 1° gennaio 2023.
“Per differenza tra l’importo richiesto con la comunicazione e l’importo versato entro il 31 dicembre 2022 – spiega l’Agenzia – si ottiene l’importo residuo, rispetto al quale devono essere rideterminate le sanzioni nella misura del 3 per cento”.
Il debito residuo con sanzioni ricalcolate al 3% dovrà essere ripartito nel restante numero di rate (cinque) previsto dall’originario piano di rateazione, mantenendo le relative scadenze. Gli interessi di rateazione sono rideterminati rispetto al nuovo importo delle rate.