Dalla parte dei cittadini

Beni impignorabili

Il creditore di determinate somme, quando il debitore non paga, può sottoporre a pignoramento i beni mobili od immobili di quest’ultimo. Quando la somma da recuperare non è elevata, normalmente si procede con il pignoramento mobiliare.

Esso è preceduto dalla notifica, da parte dell’ufficiale giudiziario, di un atto di precetto con il quale il creditore intìma, al debitore, di pagare la somma che gli è dovuta, entro il termine di giorni 10 dalla notifica dell’atto, avvertendolo che, in difetto, procederà all’esecuzione mobiliare forzata, tramite l’ufficiale giudiziario. Questi, recandosi presso l’abitazione del debitore, pignorerà i “mobili” ivi rinvenuti, per poi sottoporli a vendita.

A questo punto, però, va detto subito che non tutti i mobili esistenti in casa sono pignorabili. Infatti, non sono pignorabili i beni di prima necessità ed essenziali per la vita stessa del debitore e delle persone con questo conviventi.

L’art 514 c.p.c. dichiara impignorabili i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli e le sedie, le posate, utensili, armadi, cassettiere, frigoriferi; ed ancora stufe e fornelli a gas o elettrici, lavatrici, libri, attrezzi ed oggetti indispensabili (ad esempio computer) per lo svolgimento dell’attività lavorativa del creditore.

Non sono pignorabili infine gli oggetti che rivestono un determinato valore affettivo e morale, come la fede nuziale e le decorazioni al valore, anche se sono d’oro.