Operativo il “Bonus acqua potabile”, il credito d’imposta del 50% riconosciuto per l’acquisto di sistemi che migliorano la qualità dell’acqua da bere, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020).
In particolare, dall’1 febbraio fino al 28 febbraio è possibile comunicare le spese sostenute lo scorso anno, inviando il modello – pdf tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Una volta ricevuto l’ok, il credito d’imposta riconosciuto sarà utilizzabile in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e agli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus. Per le spese sostenute quest’anno, invece, le comunicazioni andranno inviate nel 2023.
La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un credito d’imposta del 50% per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 sull’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
La legge di Bilancio 2022 ha inoltre prorogato l’agevolazione anche per le spese che verranno sostenute nel 2023. L’obiettivo del bonus è razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di bottiglie di plastica. Possono accedere al bonus le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
L’importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti.
In ogni caso, per le spese sostenute prima del 16 giugno 2021 (data di pubblicazione del Provvedimento – pdf del direttore dell’Agenzia delle entrate che ha dettato criteri e modalità per accedere al bonus) sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo al quello di sostenimento del costo inviando l’apposito modello tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Entro 10 giorni dall’invio, nell’area riservata viene rilasciata la ricevuta di presa in carico o di scarto della comunicazione. Dopodiché, il bonus potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al suo completo utilizzo.
Il credito d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.000 euro di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. Tuttavia, considerato che per il 2021 il tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro, l’Agenzia calcolerà la percentuale rapportando questo importo all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.