Nuove scadenze per fare domande per il bonus affitto. Il tutto infatti è stato prorogato al 6 ottobre 2021, un mese dopo la data stabilita inizialmente
Il bonus affitto è stato introdotto nel 2020 dal decreto Rilancio per incentivare i locatori a rinegoziare i canoni, ed è stato riproposto anche per gli affitti del 2021, constatato il perdurare della crisi economica causata dalla pandemia.
La proroga della scadenza per fare domanda per il bonu
s affitto è stata decisa per consentire a un maggior numero di contribuenti di usufruire dell’agevolazione, visto che il lasso di tempo per l’invio dell’istanza è coinciso con il periodo estivo.
Per questo motivo quindi la scadenza è stata spostata dal 6 settembre al 6 ottobre 2021. Il mese in più concesso dall’Agenzia delle Entrate è valido anche per le eventuali istanze sostitutive di quelle precedentemente trasmesse.
Non cambia invece il termine del 31 dicembre 2021 per l’invio della rinuncia al contributo.
Le riduzioni per le quali è riconosciuto il contributo a fondo perduto riguardano i contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, aventi ad oggetto immobili abitativi situati nei comuni ad alta tensione abitativa e adibiti ad abitazione principale del conduttore.
Il contratto di locazione deve avere a oggetto un immobile adibito a uso abitativo, situato in un comune ad alta tensione abitativa e che costituisce l’abitazione principale del conduttore (l’elenco dei comuni è consultabile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Si tratta dei contratti registrati presso l’Agenzia delle entrate mediante modello RLI e compilazione del campo “Tipologia di contratto” con uno dei seguenti valori: L1 locazione di immobile ad uso abitativo, L2 locazione agevolata di immobile ad uso abitativo e L3 locazione di immobile a uso abitativo (contratto assoggettato a Iva). Sono ricompresi i contratti di locazione di immobili a uso abitativo registrati all’Agenzia con modalità vigenti in passato, diverse dal modello RLI (ossia modello 69 o registrazione telematica.
Il regime fiscale di tassazione del contratto di locazione non incide, quindi sono ammessi al bonus affitti sia i contratti in regime ordinario, soggetti a imposta di registro, sia i contratti in regime di cedolare secca. È anche necessario che l’immobile locato sia stato adibito ad abitazione principale del conduttore, ossia quella nella quale il conduttore dimora abitualmente, e ciò risulti dalla residenza anagrafica.
Il contratto di locazione, che deve risultare in essere alla data del 29 ottobre 2020. Occorre, dunque, che il contratto per cui si richiede il contributo abbia una data iniziale della locazione anteriore al 30 ottobre 2020 e che alla data del 29 ottobre 2020 non risulti cessato.
IL contratto di locazione deve essere oggetto di una o più rinegoziazioni in diminuzione del canone per tutto l’anno 2021 o per parte di esso e tali rinegoziazioni devono avere data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge istitutiva del contributo). Le rinegoziazioni devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate tramite il modello RLI entro il 31 dicembre 2021.
L’importo massimo del contributo è pari a 1.200 euro per ogni locatore. Dopo il 31 dicembre 2021, in base alle rinegoziazioni indicate nelle istanze e poi effettivamente accordate e debitamente comunicate, l’Agenzia procederà all’erogazione dei contributi spettanti.
La domanda si può fare in via telematica dai locatori oppure dagli intermediari finanziari autorizzati ad accedere al cassetto fiscale. Tramite il servizio online sul sito dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso “Servizi per” – “Comunicare” – “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione”.
Le somme spettanti per il bonus verranno erogate dopo il 31 dicembre 2021: il punto di partenza sono i nuovi contratti di locazione effettivamente accordati, e che i locatori hanno indicato nella domanda e comunicato regolarmente all’Agenzia delle Entrate.