Economia

Bonus Alberghi, pubblicato l’elenco dei beneficiari: come funziona e chi ne ha diritto

Il Ministero del Turismo ha pubblicato, in data 30 maggio 2023, il decreto della direzione generale della Valorizzazione e della Promozione turistica che rende noti i nominativi dei beneficiari che possono accedere al Bonus Alberghi, il credito di imposta riservato alla copertura delle spese per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive.

Bonus Alberghi, come funziona e con quali risorse

Il contributo è stato riproposto con il decreto Agosto –Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale” e riprende la norma che era stata introdotta nel 2014. Il credito di imposta prevede una copertura del 65% delle spese sostenute nel periodo compreso tra il 2020 e il 2021. Inizialmente, la misura copriva fino al 30% delle spese.

Per il Bonus Alberghi il Ministero aveva messo a disposizione 380 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021. Ciononostante, il credito di imposta risultante dalle 1.697 domande presentate – pari 136.235.659,37 euro – è risultato essere inferiore alle risorse disponibili.

Bonus Alberghi, gli interventi ammessi

Tra gli interventi ammessi al beneficio figurano quelli relativi alla manutenzione straordinaria, al restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di incremento dell’efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di acquisto di mobili e componenti d’arredo, di realizzazione di piscine termali e di acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività
termali.

Bonus Alberghi, come utilizzarlo

Ogni struttura ricettiva ha diritto a un importo massimo di 200mila euro per gli interventi di riqualificazione, pur entro i limiti e le condizioni previste dal regime “de minimis”.

Il Bonus Alberghi può essere speso esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24 presentato online all’Agenzia delle Entrate. Il suo utilizzo, inoltre, non può essere più ripartito in tre quote annuali, così come previsto originariamente. Il codice tributo da utilizzare è il “6991” ed è stato istituito con la risoluzione n. 70/2022.

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