Economia

Bonus baby-sitting e centri estivi, nuove istruzioni dall’Inps

Il decreto Rilancio (articolo 72, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) prevede la possibilità di fruire di uno o più bonus per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia.

L’INPS, con il messaggio 28 giugno 2021, n. 2433, fornisce le istruzioni per la richiesta del bonus in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia.

Inps fa sapere che i requisiti per il diritto al bonus e le tipologie di lavoratori ai quali spetta, precisando che il bonus per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia è erogato, in alternativa al bonus baby-sitting, direttamente al richiedente.

Ecco le tipologie dei lavoratori:

  • lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS;
  • lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;
  • personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.

A differenza del bonus baby-sitting, quello per i centri estivi e i servizi all’infanzia viene erogato a prescindere dalla sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza, della durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL.

La domanda per la richiesta del bonus centri estivi e servizi integrativi dell’infanzia previsto dall’articolo 2, comma 6, dl 30/2021 può essere presentata dal genitore richiedente entro il 15 luglio 2021, per le settimane di frequenza del minore ai centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino alla data del 30 giugno 2021 incluso. La prestazione può essere richiesta attraverso il servizio bonus centri estivi, scegliendo la tipologia di domanda.

Nella richiesta dovrà essere altresì indicato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura, scegliendolo tra le seguenti previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:

  • Centri e attività diurne (L);
  • Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
  • Ludoteche (L1);
  • Centri di aggregazione sociale (LA2);
  • Centri per le famiglie (LA3);
  • Centri diurni di protezione sociale (LA4);
  • Centri diurni estivi (LA5);
  • Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
  • Asilo Nido (LB1);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (LB2.2);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

In alternativa, ci si può rivolgere ai patronati.

Le modalità di accredito del bonus, i casi di incompatibilità con altre misure e le istruzioni contabili

Il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, secondo la scelta indicata all’atto della domanda. Si ricorda che lo strumento prescelto per il pagamento dovrà essere intestato al richiedente.

Il bonus può essere erogato, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:

  • la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
  • l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa ovvero è sospeso dal lavoro ovvero è beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
  • i genitori hanno fruito del congedo di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021.