Ridurre sprechi d’acqua con lavori di efficientamento, dalle docce ai sanitari, soffioni e molto altro ancora. Al via il bonus idrico di mille euro destinato alle persone fisiche. La misura è prevista dalla legge di bilancio per il 2021, grazie al decreto attuativo del bonus firmato dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani che ora definisce beneficiari e criteri di ammissione. Il testo è arrivato oggi, ma era atteso nel mese di marzo.
Cerchiamo di fare chiarezza per capire di cosa si tratta, chi può beneficiare del bonus idrico, quali sono le spese ammissibili, quali sono le scadenze.
Per favorire il risparmio di risorse idriche è riconosciuto un bonus di 1.000 euro alle persone fisiche, residenti in Italia, che sostituiscono su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, i sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto, la rubinetteria, i soffioni e le colonne doccia con nuovi apparecchi a flusso d’acqua limitato.
È possibile utilizzare il bonus fino al 31 dicembre 2021. L’agevolazione non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
In particolare, l’agevolazione è riconosciuta per le spese sostenute per la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario o comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne, da allegare alla domanda da inserire sulla piattaforma.
La domanda si può presentare per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario o titolare di diritto reale o personale di godimento. I bonus idrici sono emessi secondo l’ordine temporale di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse.
Come indicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, l’istanza si presenta con una registrazione sulla “Piattaforma bonus idrico”, accessibile, previa autenticazione, dal sito del ministero della Transizione ecologica.
L’identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso Spid, o tramite Carta d’Identità elettronica.
All’atto della registrazione il beneficiario fornisce dichiarazioni sostitutive di autocertificazione: nome, cognome, codice fiscale del beneficiario; importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso; quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione; specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre alla specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato; identificativo catastale dell’immobile (comune, sezione, sezione urbana, foglio, particella, subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso; dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni; iban del conto corrente bancario/postale del beneficiario su cui accreditare il rimborso; indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.); attestazione del richiedente se non proprietario o comproprietario degli estremi del contratto da cui trae titolo; attestazione di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del predetto bonus.
All’istanza di rimborso è allegata copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale di chi chiede il credito.
Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l’acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997, n. 241 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o mediante altri sistemi di pagamento).
Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso. accompagnata da documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile sulla Piattaforma.