Economia

Bonus export digitale plus 2024: l’agevolazione per le microimprese

Bonus export digitale plus 2024 è l’incentivo che sostiene le microimprese manifatturiere, nelle attività di internazionalizzazione, attraverso l’acquisizione di soluzioni digitali per l’export.

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L’agevolazione è gestita da Invitalia e promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con l’Agenzia ICE con Bando dell’8 gennaio 2024.

Bonus export digitale plus 2024

I beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le micro e piccole imprese manifatturiere con sede in Italia, anche aggregate in reti o consorzi.

I soggetti beneficiari che hanno ottenuto l’agevolazione a valere sulla precedente misura “Bonus per l’export digitale” possono richiedere il contributo solo se hanno completato l’iter agevolativo e hanno rendicontato nei termini.

I soggetti beneficiari già assegnatari del “Bonus per l’export digitale” destinatari di provvedimenti di revoca, di decadenza per rinuncia o per mancata rendicontazione non possono accedere al contributo.

Gli importi

Il contributo è concesso in regime “de minimis” per i seguenti importi:

  • 10.000 euro alle imprese a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell’IVA, a 12.500 euro;
  • 22.500 euro alle reti e consorzi a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell’IVA, a 25.000 euro.

Il contributo è erogato in unica soluzione a seguito di rendicontazione delle spese sostenute presso società fornitrici iscritte all’elenco dei fornitori di soluzioni digitali per l’export istituito ai sensi dell’Autorizzazione del Direttore Generale n. 20/21.

Sono ammissibili titoli di spesa in formato elettronico emessi, in data successiva alla presentazione della domanda di contributo, da fornitori inseriti nell’apposito elenco.

Non è in ogni caso erogabile alcun contributo a fronte di spese ammesse di importo inferiore ad euro 12.500,00 per le mPI e ad euro 25.000,00 per le reti o i consorzi.

Inoltre, la dotazione finanziaria prevede una riserva di importo pari a 3 milioni di euro a favore delle aziende aventi sedi operative/produttive nei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana per le quali, nel corso del Consiglio dei Ministri del 23 e 25 maggio 2023, è stata deliberata la dichiarazione di stato di emergenza. L’elenco dei comuni interessati è consultabile dall’ Allegato I del D.L. n. 61 del 1 giugno 2023.

Un’ulteriore riserva di importo pari a 1,5 milioni di euro, è stanziata a favore delle aziende aventi sedi operative/produttive nelle province toscane per le quali, nel corso del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, è stata deliberata la dichiarazione di stato di emergenza.

Bonus export digitale plus 2024: come fare domanda

La domanda può essere presentata dalle 10:00 del 13 febbraio alle 10:00 del 12 aprile 2024.

È necessario:

  • essere in possesso di un’identità digitale (SPID o CNS);
  • accedere all’area riservata per compilare online la domanda;
  • disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Ciascuna mPI può aderire ad una sola rete o consorzio beneficiario dell’intervento. Non possono aderire alle reti o ai consorzi le mPI che presentano direttamente domanda di concessione del contributo di cui al presente provvedimento.

Per le società amministrate da persone giuridiche o enti diversi da persone fisiche, l’accesso alla piattaforma informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante da parte di Invitalia. A tale fine, il soggetto istante deve inviare una specifica richiesta, mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo bonusexportdigitaleplus@postacert.invitalia.it.

A seguito della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all’impresa richiedente viene comunicato il Codice unico di progetto (CUP), che deve essere riportato su ciascun giustificativo di spesa e titolo di pagamento connessi al programma di investimento agevolato in base a quanto disposto dall’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.