Chi vuole usufruire del Bonus pubblicità 2021 ha tempo fino al 10 febbraio 2022 per inoltrare la dichiarazione sostitutiva. L’Agenzia delle Entrate ha infatti aperto il canale per l’invio della dichiarazione che, a causa di interventi di aggiornamento della piattaforma telematica, era stata posticipata al periodo che va dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022, anziché dal 1° al 31 gennaio 2022, come inizialmente previsto.
Lo ha ricordato il Dipartimento per l’informazione e l’editoria con una nota pubblicata il 22 dicembre: “I soggetti che hanno presentato la “comunicazione per l’accesso” al bonus pubblicità per l’anno 2021, per confermare la “prenotazione” debbono inoltrare la “dichiarazione sostitutiva” dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2022)”.
E’ un’agevolazione nata nel 2018, con l’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e s.m.i., in forma di credito d’imposta, rivolta alle imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.
A decorrere dall’anno 2019, il credito dell’imposta è previsto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Ma limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, il credito è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.
Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi). Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900.
Il bonus riguarda gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2021:
Come previsto dal decreto Sostegni bis, limitatamente all’anno 2021 (e all’anno 2022) sono ammessi anche gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Per accedere al Bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).