Economia

Bonus pubblicità, tutti i beneficiari del credito d’imposta

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Buone notizie per gli inserzionisti. La Legge di bilancio 2021 ha prorogato il bonus pubblicità per gli anni 2021 e 2022.

La legge n. 178 del 30 dicembre 2020 stabilisce infatti, al comma 608 dell’art. 1, il rinnovo della misura temporanea di sostegno alla filiera della stampa, già prevista dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, confermando però le modifiche apportate dal Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

I BENEFICIARI DELLA MISURA

I beneficiari della misura restano i soggetti già individuati dalla legge del 2017, e cioè imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.  Viene però confermato il regime speciale introdotto del Decreto legge dello scorso 19 maggio per l’anno 2020, ovvero il calcolo del credito sul totale degli investimenti e non più sul solo margine incrementale rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente. Ciò significa che, così come per l’anno 2020, resta valida la misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari, anziché del 75 per cento del valore incrementale (così come disposto fino al 2019). E che decade, anche per il 2021 e il 2022, il requisito dell’incremento minimo dell’1 per cento rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.

Questo comporta, di conseguenza, l’accesso all’agevolazione anche a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che programmeranno investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nell’anno precedente o che nel 2020 non hanno effettuato alcun investimento pubblicitario o, ancora, che hanno avviato la loro attività nel corso dello scorso anno.

Confermato inoltre il medesimo tetto di spesa del 2020 di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Spariscono dalla norma però alcuni dei mezzi sui quali acquistare pubblicità per maturare credito: sono infatti state escluse le emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, mentre restano confermati i giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, purché siano iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

IL CREDITO D’IMPOSTA PREVISTO

Il credito d’imposta – che ricordiamo è un qualsiasi credito che il contribuente vanta nei confronti dello Stato e che, in sostanza, viene utilizzato per avere uno sconto sui tributi da pagare a fine anno -sarà riconosciuto con un provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria (DIE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e potrà essere utilizzato, ai  sensi dell’art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, soltanto in compensazione, previa istanza diretta al DIE e presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, indicando il totale delle spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, la misura riconfermata dalla Legge di bilancio 2021 rappresenta un’importante opportunità per le categorie citate perché consente loro di puntare al rilancio della propria attività aumentando la propria visibilità e recuperando in credito d’imposta la metà di quanto investito.

Paola Giordano