È stato confermato anche per il 2024 il bonus verde, l’agevolazione che supporta le spese di rifacimento di giardini, terrazzi e aree scoperte di pertinenza. È possibile richiedere il bonus senza specifici requisiti Isee e avere la detrazione fino a 1.800 euro per unità immobiliari a uso abitativo.
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Vediamo nel dettaglio quali sono gli interventi detraibili e a chi spetta il bonus verde 2024.
Il bonus verde è una detrazione Irpef del 36%, su un massimo di 5.000 euro di spesa (iva inclusa) per ogni unità immobiliare, sulle spese relative agli interventi straordinari effettuati per la sistemazione di terrazzi, giardini e, più in generale, aree verdi di edifici privati. Il risparmio finale è di massimo 1.800 euro per beneficiario.
È stato introdotto con la legge di Bilancio 2018 e prorogato nel 2019 con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e prorogato più volte, l’ultima dalla legge di Bilancio 2022 che l’ha rinnovato per gli anni 2023 – 2024.
Possono usufruire del bonus verde le seguenti categorie specifiche di soggetti:
Ovviamente, il bonus verde si riferisce all’immobile su cui si effettuano i lavori. Dunque:
Rientrano tra le agevolazioni del bonus verde 2024 anche le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali – anche in questo caso – fino a un massimo di 5.000 euro per le unità immobiliari a uso abitativo.
In questo caso, però, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota condominiale a lui imputabile: è opportuno, inoltre, che la quota condominiale sia stata effettivamente versata al condominio nei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene richiesto lo sconto Irpef.
L’agevolazione, in questo particolare caso, viene divisa in 10 anni a quote costanti, a partire dall’anno in cui sono state sostenute le spese. Gli interventi ammessi all’agevolazione sono solo quelli innovativi o modificativi delle aree verdi, mentre la detrazione non spetta per le spese sostenute per i lavori fatti in economia e per la manutenzione ordinaria e periodica di giardini condominiali preesistenti.
Il bonus verde è valido per gli interventi rivolti alle aree verdi degli edifici privati. In buona sostanza, chi esegue i lavori anticipa i soldi per l’intervento e parte di essi gli saranno poi “restituiti” con uno “sconto” annuale – una detrazione appunto – sull’Irpef da versare.
L’agevolazione fiscale si applica nella dichiarazione dei redditi e va ripartita in dieci quote annuali di pari importo, calcolate con un limite di spesa di 5.000 euro, fino al massimo di 1.800 euro per ogni unità immobiliare a uso abitativo. La detrazione, infatti, non è prevista per gli immobili che hanno una funzione diversa da quella abitativa, come gli uffici e i negozi.
In caso di immobili residenziali adibiti sia ad attività commerciali che per l’esercizio di una professione, la detrazione si riduce della metà, sarà pari, dunque, a un massimo del 18% sulle spese sostenute, sempre considerando il tetto di 5.000 euro.
L’agevolazione fiscale bonus verde 2024 può essere applicata esclusivamente alle spese eseguite per i seguenti interventi:
Contrariamente, sono escluse dalla detrazione le spese relative alle seguenti attività:
Per ottenere il bonus verde è necessario che l’intervento sia certificato con il rilascio, da parte della ditta esecutrice, di una ricevuta fiscale valida ai fini di eventuali accertamenti o di una fattura.
Inoltre, è obbligatorio mettere nero su bianco un’autocertificazione dove indicare la somma totale delle spese portate in detrazione, garantendo che si tratti di lavori documentati e reali che rispettano le normative di legge. Le spese vanno indicate nel quadro “E” del modello 730 dell’anno in cui sono state sostenute, con il codice “12”. La dichiarazione dei redditi interessata sarà sottoposta ai controlli dell’Agenzia delle Entrate che verificherà la documentazione disponibile a supporto dei lavori eseguiti.
L’unico modo per usufruire del rimborso fiscale è attraverso lo sgravio diretto dell’imponibile Irpef e non si può cedere il credito maturato a banche o altre aziende, né richiedere lo sconto in modo diretto alla ditta esecutrice dei lavori o al fornitore.
Nella fase della dichiarazione dei redditi per l’anno interessato bisogna presentare al proprio commercialista, consulente fiscale o a un CAF autorizzato, una serie di documenti, ovvero:
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, è necessario che la parcella venga erogata attraverso mezzi tracciabili, quali carte di credito, bancomat, assegni non trasferibili, bonifico bancario o postale.
Nonostante la normativa non preveda una dicitura specifica per il bonifico bonus verde, l’Agenzia delle Entrate nella circolare n.13 del 19 maggio 2019 ha specificato che il bonifico deve avere una serie di specifiche (questo il motivo per cui viene definito “bonifico parlante”) e dunque, al suo interno, devono risultare:
Se per errore sul bonifico non ci dovessero essere tutti i dati richiesti, la detrazione spetterà solo se il contribuente risulterà in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa. In tale atto, la ditta dovrà attestare che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati contabilizzati per un intervento soggetto ad agevolazione.
L’Agenzia delle Entrate indica, inoltre, i documenti da conservare: