ROMA – Chi non possiede un televisore ha tempo fino al 31 gennaio 2021 per inviare l’autocertificazione all’Agenzia delle entrate ed essere così esonerato dal pagamento del canone per il 2021. A ricordarlo è Altroconsumo. L’associazione di Consumatori italiana, specifica inoltre che la dichiarazione ha validità annuale, quindi chi l’ha fatta per il 2020 deve rifarla anche per il nuovo anno e propone una breve guida per la compilazione.
L’autocertificazione può essere presentata direttamente online in due modalità: tramite un’applicazione web (Fisconline) disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o dall’erede, oppure tramite un intermediario abilitato (Caf, commercialisti, consulenti del lavoro…). In alternativa, la dichiarazione può essere spedita via posta, assieme alla copia di un documento di identità, in plico raccomandato senza busta all’indirizzo Agenzia delle entrate – Ufficio di Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. Cos’è il plico raccomandato? Si tratta, spiega ancora Altroconsumo, di piegare i fogli in tre parti, utilizzando il retro del modulo (la parte non stampata, per intenderci) per scrivere l’indirizzo di mittente e destinatario, quindi sigillare lateralmente con nastro adesivo trasparente o graffette metalliche. Una terza modalità di invio della dichiarazione è tramite Pec (posta elettronica certificata), purché questa sia firmata tramite firma digitale. Dovrà essere quindi inviata tramite Pec all’indirizzo: cp22.sat@postacertificata.rai.it.
In quali casi bisogna utilizzare il modello F24? Altroconsumo spiega che questa modalità di pagamento è prevista nei casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al versamento del canone è titolare di un contratto elettrico di tipo domestico residenziale.
Per esempio: le case multifamiliari dove c’è un solo contatore e abitano più famiglie (genitori e figli sposati o fratelli vari): in questo caso la famiglia di cui un componente è titolare del contratto elettrico paga il canone mediante la bolletta, le altre famiglie devono versare il canone mediante il modello F24; l’inquilino di un appartamento in affitto, se la luce è intestata al proprietario dell’appartamento; i portieri che risiedono nella casa messa a disposizione dal condominio titolare dell’utenza elettrica; i bidelli che vivono nelle scuole; i figli che abitano nella seconda casa dei genitori e hanno lì la residenza, ma l’utenza elettrica è intestata a uno dei genitori. I figli, avendo la residenza anagrafica nella seconda casa dei genitori, costituiscono un’autonoma famiglia anagrafica, quindi devono pagare il canone Rai con modello F24; chi abita nelle isole non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale: Ustica, Tremiti, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filucudi, Capraia, Ventotene.
Il canone si paga direttamente nella bolletta della luce. L’importo (di 90 euro) verrà spalmato in 10 mensilità da 9 euro l’una. Se ho due case (e quindi due contratti di luce) devo pagare anche due volte il canone? Non ho il televisore, come faccio a non pagare il canone? Chi è esente dal pagamento? A rispondere ai dubbi più comuni, è sempre Altroconsumo.
Come faccio a distinguere l’importo del canone Rai dall’importo della luce nella bolletta? L’importo del canone Rai deve essere indicato in una voce specifica all’interno della bolletta.
Su quali utenze viene addebitato il canone Rai nella bolletta? Sulle utenze residenziali domestiche, quelle indicate sulla bolletta con tariffa D1, D2 e D3.
Ho due case con due contratti della luce: devo pagare due canoni Rai? Se le case sono intestate alla stessa persona, solo una delle due bollette conterrà il canone, ovvero solo la bolletta della fornitura di energia elettrica relativa all’abitazione di residenza.
Sono in affitto: chi paga il canone, io o il padrone di casa? Paga chi usufruisce e possiede materialmente il televisore. Anche se lo ha acquistato il padrone di casa, il canone lo deve versare l’inquilino.
La dichiarazione di non possesso è un’autocertificazione: quali conseguenze ci sono se la dichiarazione non è veritiera? In caso di dichiarazioni false nell’autocertificazione ci si espone a responsabilità anche di natura penale.
Vedo la Tv dal computer in streaming. Devo pagare il canone Rai? La Rai ha precisato che le utenze domestiche non devono pagare il canone per il possesso di computer, cellulari e tablet.
Che cosa devo fare se, dopo aver presentato la dichiarazione di non detenzione di televisori, sono venuto in possesso di un apparecchio televisivo? Presentare una nuova dichiarazione, compilando la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro A del Modello. In questo caso il canone sarà addebitato dal mese in cui è presentata la dichiarazione.
Chi possiede solo un computer privo di sintonizzatore TV o un vecchio televisore analogico deve pagare il canone? No, il ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in merito alla definizione di apparecchio televisivo: non costituiscono apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, e ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.
Ho un’abitazione in Italia, ma sono residente all’estero: devo pagare il canone tv? Sì, la residenza in un paese straniero non esonera dal pagamento del canone se ci sono apparecchi televisivi all’interno dell’abitazione in Italia.
Sul canone Rai addebitato in bolletta è previsto anche il pagamento dell’Iva? No, il canone Rai non è soggetto a Iva ed è indicato distintamente dagli altri importi nella bolletta della luce.
Mio nonno è ricoverato presso una casa di riposo; deve pagare il canone? Se possiede ancora un televisore nella propria abitazione, deve pagare il canone anche se è in casa di riposo. Se non possiede televisori ed è ancora titolare di un’utenza elettrica residenziale presso la propria abitazione, deve presentare il modello di autocertificazione di non possesso di televisore. Se non possiede la TV e non è titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale (per esempio perché l’utenza elettrica è intestata al figlio che risiede in un’altra abitazione), deve dare disdetta dell’abbonamento alla RAI ai sensi dell’art.10 RDL n.246/38, mediante raccomandata all’indirizzo Agenzia delle entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.