Economia

Cassa integrazione 2022, le nuove regole e come richiederla


La legge di bilancio 2022 ridisegna le regole per fruire di: Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), Assegno di integrazione salariale (AIS), Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) e Fondo integrazione salariale (FIS) da parte di datori di lavoro di determinati settori, i quali sospendono o riducono la loro attività dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. Ecco le nuove indicazioni

La circolare dell’Inps

A definire le regole per gli ammortizzatori sociali la circolare INPS n.18 del 27 gennaio e il messaggio n.606 del’8 febbraio 2022 dello stesso Istituto, in relazione all’art. 7 del decreto legge 1 febbraio 2022 n.4, i quali fanno seguito alla modifiche apportate dai commi da 191 a 257 dell’articolo 1 della legge 234/2921 (legge di bilancio 2022) al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Cassa integrazione 2022, i beneficiari


Datori di lavoro destinatari


Hanno diritto a fruire delle integrazioni salariali i datori di lavoro appartenenti ai seguenti settori: Turismo, della Ristorazione, e dei Parchi divertimenti e Parchi tematici, degli Stabilimenti termali, delle Attività ricreative e delle altre attività – identificati secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 per i loro dipendenti, nel caso di sospensione o riduzione della loro attività nell’arco temporale detto sopra.

Tali datori di lavoro sono esentati dal versamento del contributo addizionale previsto dagli artt. 5 e 29, comma 8, del d. lgs.148/2015 citato sopra al quale sono soggetti i datori di lavoro che chiedono per i loro dipendenti le integrazioni salariali qui citati in un quinquennio mobile.


Lavoratori destinatari: anche apprendisti e lavoratori a domicilio


Possono fruire degli ammortizzatori sociali in esame, a differenza di quanto disposto dalla norma originaria, anche gli apprendisti di qualunque tipologia e i lavoratori a domicilio.

Per tutti i lavoratori è sufficiente che abbiano 30 giorni di anzianità professionale presso lo stesso datore di lavoro (non più gli originari 90 giorni) per maturare il diritto ai detti ammortizzatori sociali.
È utile sottolineare che nelle ipotesi di trasferimento d’azienda e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, ai fini dell’anzianità richiesta, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso la precedente unità produttiva.


Cassa integrazione 2022, quanto vale e durata


La durata di erogazione dell’integrazione salariale è riconosciuta per i seguenti periodi:

  • 13 settimane per un biennio mobile per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato fino a 15 dipendenti;
  • 26 settimane per un biennio mobile per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato più di 15 dipendenti.


La misura dei presenti integratori salariali è pari a massimo € 1.199,72 per il 2021 annualmente rivalutata secondi gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile dei lavoratori.

Calcolo del numero di dipendenti occupati

Ai fini di stabilire la forza lavoro impiegata da ciascuna azienda che richiede le presenti integrazioni salariali, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.


Come e quando chiedere la Cassa integrazione 2022


Le domande di integrazione salariale ordinaria, da parte dei datori di lavoro che hanno ridotto o sospeso l’attività dal 1° gennaio 2022, devono essere inoltrate all’INPS. Le domande di integrazione salariale straordinaria al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cfr. paragrafo 1.2 della citata circolare) per le normali vie di comunicazione disposte da tale Istituto, ovvero:

  • per le interruzioni/sospensioni effettuate nell’arco temporale 1° gennaio-7 febbraio 2022 entro il 23 febbraio 2022 (entro quindici giorni dalla pubblicazione del citato messaggio INPS n. 606 dell’8 febbraio 2022);
  • in caso di richiesta di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.


I documenti necessari e le scadenze

Nel caso in cui i datori di lavoro chiedano il pagamento diretto delle prestazioni ai dipendenti, dovranno trasmettere all’INPS, a pena di decadenza, tutti i dati necessari (dati anagrafici, importi dovuti e periodo di inattività) dei dipendenti interessati per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero,, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli accessori rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Occorre dire che il pagamento diretto a carico dell’Istituto deve essere espressamente richiesto da parte del datore di lavoro e in presenza di in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dello stesso.

Infine, le aziende richiedenti devono avere espletato l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali, nonché l’obbligo di produrre una relazione tecnica dettagliata che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione.


Compatibilità con l’attività lavorativa


In merito alla compatibilità delle integrazioni salariali con lo svolgimento di attività lavorativa, la legge 234/2021 prevede all’art. 1, comma 197, che il lavoratore, beneficiario del trattamento di integrazione salariale, che – durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro – svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, nonché di lavoro autonomo, non abbia titolo al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.

Se il lavoratore svolge, invece, attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Salvatore Freni