Economia

Cassa integrazione Covid, nuova domanda unificata UNI-CIG, come funziona

Con il messaggio n. 3727 del 29 ottobre 2021 l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociali (INPS) comunica il rilascio della nuova procedura per la presentazione della “Domanda Unificata di cassa integrazione guadagni UNI-CIG”. Tale procedura prevede l’invio delle comunicazioni solo on line.

Si precisa che UNI-CIG  si appica esclusivamente per le prestazioni di assegno ordinario, cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) e cassa integrazione guadagni in deroga “plurilocalizzata” con causali “COVID-19”. Non rientrano in questo primo rilascio, sia la prestazione CIGO, sia quella dell’assegno ordinario con causali ordinarie, per le quali la procedura sarà rilasciata in una fase successiva, rendendo così UNI-CIG la modalità unica di presentazione delle domande di integrazione salariale da inviare all’Istituto.

Si precisa inoltre che, al fine di consentire una fase di graduale transizione che accompagni i datori di lavoro e gli intermediari verso le nuove modalità di trasmissione, si prevede che in un primo periodo, di durata semestrale, l’invio delle domande potrà continuare ad essere effettuato anche con la procedura attualmente in uso.

La procedura per l’invio di UNI-CIG

L’applicazione UNI-CIG propone al datore di lavoro, anche per il tramite di un intermediario abilitato, una nuova modalità di compilazione della domanda strutturata in quadri successivi, che guidano l’operatore in ogni fase fino all’invio della stessa, consentendo, prima della trasmissione in istruttoria, di procedere ad eventuali correzioni delle anomalie riscontrate dalla procedura. Per tutte le prestazioni le aziende dovranno, pertanto, indicare, come di consueto, l’inizio e la fine effettiva del periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, il numero di beneficiari complessivo e le ore di integrazione salariale richieste. All’istanza dovrà essere allegato il file, in un nuovo formato semplificato, contenentel’elenco dei codici fiscali dei beneficiari e, solo nel caso di richiesta di anticipo del 40% della prestazione, l’indicazione degli IBAN e delle ore richieste per singolo lavoratore.

Occorre sottolineare che la procedura UNI-CIG prevede che l’azienda possa presentare, contestualmente, anche l’eventuale richiesta di anticipo del 40% della prestazione, superando l’attuale modalità di istanza separata e successiva. In caso venga selezionata l’opzione di anticipo del 40%, il datore di lavoro dovrà allegare il file nel formato già in uso contenente gli IBAN dei beneficiari e le ore di sospensione previste per ogni lavoratore. La nuova domanda trasmetterà in automatico la richiesta, completa dell’elenco, alla procedura di anticipo del 40% che sottopone la richiesta ad una istruttoria automatizzata i cui esiti sono consultabili con le consuete modalità accedendo al sito INPS in “Servizi per le aziende e i consulenti”, dal menu scegliendo “CIG e fondi di solidarietà”, e poi “Richiesta Anticipo CIG”, andando nella sezione “Esiti”, da cui è possibile visualizzare lo stato d’avanzamento della richiesta di anticipo CIG.

In caso di superamento di tutti i controlli, la prestazione viene erogata una volta autorizzata la domanda di integrazione salariale.

In fine va detto ch ese UNI-CIG non evidenzierà alcun errore, la domanda sarà trasmessa in istruttoria per la successiva autorizzazione (o reiezione). Diversamente, qualora siano ravvisate delle criticità, la procedura le evidenzierà all’azienda in un file riassuntivo e porterà la domanda in uno stato modificabile indicato da un’icona rossa e dalla scritta “errori di compatibilità”.

A questo punto l’azienda potrà valutare l’errore segnalato e scegliere tra le seguenti opzioni, portando in modifica la domanda e accedendo ai quadri che presentano messaggi di anomalia:

  1. procedere alla correzione/integrazione dei dati richiesti;
  2. forzare la segnalazione indicando in nota il motivo per cui la si ritiene non corretta.

Una volta modificata la domanda, si dovrà procedere ad un nuovo invio.

Se l’azienda non ritiene opportuno operare alcuna modifica, la procedura manderà alla Struttura territoriale la domanda dopo cinque giorni dalla protocollazione per la successiva istruttoria.

Si sottolinea che il termine di cinque giorni concesso all’azienda per la modifica della domanda è un termine meramente ordinatorio (La cui inosservanza non comporta alcuna decadenza o estinzione)che consente all’azienda di correggere spontaneamente solamente gli errori e le anomalie evidenziate dalla procedura; non sarà possibile, pertanto, intervenire sui dati che sono formalmente corretti.

Da ultimo si ricorda che l’azienda potrà comunque procedere all’annullamento della domanda entro tre giorni e la stessa non sarà più visualizzabile.

Salvatore Freni