ROMA – Come è noto, in base al vigente Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, e dopo le modifiche apportate con il D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, su tutti i beni e diritti (articolo 1 e 9), anche se esistenti all’estero, trasferiti per successione (devoluti per testamento o per legge, secondo le disposizioni del Codice Civile) o trasferiti per donazione, è dovuta l’imposta di successione, avente come base imponibile il valore globale dell’asse ereditario nel quale si considerano compresi, per presunzione assoluta, anche denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore globale dell’asse medesimo.
Solo se viene redatto (ed allegato alla dichiarazione indicandolo nel quadro EG) un inventario analitico (secondo le disposizioni di cuimall’art. 769 e seguenti Cpc), contenente l’esatta descrizione di tutti i beni mobili di appartenenza del defunto e la loro stima, verrà considerato il valore indicato nell’inventario, anche se minore alla presunzione del 10%.
Giurisprudenza della Cassazione porta a ritenere illegittima la pretesa del fisco volta a calcolare la percentuale presuntiva del dieci per cento sull’attivo ereditario che tenga già conto (è al lordo) dell’importo dichiarato per denaro gioielli e mobilia in misura superiore alla citata percentuale del 10%.
Comunque, se il valore dei detti beni (dichiarati) risulta superiore al valore risultante per presunzione di legge, l’imposta di successione sarà applicata, oltre che sul 10% dell’asse ereditario, anche sull’importo eccedente la citata presunzione legale.
Se viene redatto inventario (contenente l’esatta descrizione di tutti i beni mobili di appartenenza del defunto e la loro stima), come già detto verrà tassato il valore indicato nell’inventario, anche se inferiore al valore che scaturisce dalla presunzione del 10%.
Per i beni immobili compresi nell’attivo ereditario il valore è determinato assumendo il valore in comune commercio al momento del trasferimento e, su di essi, si applica, contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione di successione, l’imposta ipotecaria (2%) e l’imposta catastale (1%).
Dall’asse ereditario sono deducibili le passività costituite dai debiti del de cuius alla data di apertura della successione e delle spese mediche e funerarie sostenute negli ultimi sei mesi.
La successione deve essere dichiarata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate con apposita dichiarazione (reperibile dal sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate), entro un anno dalla data del decesso, da tutti i chiamati all’eredità, e tutti sono responsabili solidali del relativo pagamento.
Attraverso il medesimo sito è possibile reperire chiare istruzioni per la compilazione e la trasmissione della citata dichiarazione di successione
Mentre le imposte ipotecarie e catastali, come già detto, se dovute (per la presenza di immobili), vanno pagate contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione (compilando il Modello F24), l’imposta di successione, anche in questo caso se dovuta (secondo il grado di parentela e tenendo conto delle varie franchigie), deve essere eseguito entro 60 giorni dalla notifica, da parte dell’Ufficio fiscale, di apposito avviso di liquidazione.
Può capitare che il soggetto defunto sia stato titolare di una casetta di sicurezza tenuta presso un Banca.
In questo caso, così come previsto dal secondo comma dell’art. 1840 c.c., “In caso di morte dell’intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l’apertura della cassetta se non con l’accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria”.
La cassetta di sicurezza, quindi, nelle ipotesi prima cennate, non può essere aperta se con alla presenza di un Notaio o di un Funzionario dell’Agenzia delle Entrate che deve redigere apposito verbale e che deve essere allegato alla denuncia di successione.
Dal momento della morte, infatti, tutti i rapporti facenti capo al de cuius, inclusi quelli bancari, rimangono bloccati fino alla presentazione, da parte degli eredi, della dichiarazione di successione.
Il contenuto della cassetta (se si tratta di gioielli il loro valore sarà oggetto di perizia) sarà diviso, a meno che non ci sia testamento, tra gli eredi in proporzione alle quote di cui gli stessi sono titolari e farà parte dell’asse ereditario da dichiarare in successione ai fini dell’applicazione della relativa imposta.
Per procedere alle operazioni di apertura di una cassetta di sicurezza intestata al de cuius, di norma la banca chiede agli eredi, oltre ai documenti d’identità, anche il certificato di morte del defunto, un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio e, se esiste un testamento, copia conforme dello stesso (pubblicato).
Va osservato che, stante la giurisprudenza in materia, l’apertura della cassetta di sicurezza non può considerarsi come un’accettazione tacita dell’eredità, trattandosi solo di una presa d’atto del patrimonio caduto in successione. Si avrebbe invece accettazione se il contenuto venisse diviso, speso o venduto.