Fisco

Chiarimenti sul bonus prima casa agli under 36

ROMA – Il Bonus prima casa per i contribuenti under 36 è un’agevolazione concessa per favorire i giovani che acquistano la casa di abitazione, che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato e che hanno un indicatore Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40.000 euro annui. Resta sempre applicabile la norma che prevede le condizioni stabilite dalla normativa generale sull’acquisto della “prima casa”, compresi i requisiti oggettivi, come quelli che riguardano la tipologia dell’appartamento che si intende acquistare.

È stato con l’articolo 64, commi da 6 a 10, del Decreto legge n. 73 del 2021, che detta agevolazione è stata prevista, disponendo l’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse qualora tali atti siano “stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui”.

Per gli atti prima cennati, relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, “è stato attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi”.

Originariamente era stato previsto che il beneficio “under 36” si applicasse agli atti “stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 2022” termine poi esteso al 31 dicembre 2022 dalla Legge di bilancio 2022 e poi ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 dalla Legge di bilancio 2023.

E ancora, con il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è stata prevista la proroga dei termini per l’accesso alle agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione da parte dei soggetti under 36 e il riconoscimento di un credito d’imposta, per i medesimi soggetti, con riferimento agli atti definitivi di acquisto di una casa di abitazione stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024 (articolo 3, commi 12-terdecies e 12-quaterdecies).

Ora, con circolare n. 14 del 18 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in ordine alla esatta applicazione delle disposizioni agevolative prima citate. Più in particolare e in merito alla disposizione che proroga le agevolazioni “prima casa under 36” se entro il 31 dicembre 2023 era stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione ed a condizione che l’atto definitivo sia stipulato entro il 31 dicembre 2024, è stato affermato, tra l’altro, che:

  • il beneficio non si applica se il contratto preliminare sia stato stipulato nel 2023, ma registrato nel 2024;
  • il riconoscimento del credito d’imposta per gli atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024 presuppone che il contribuente renda al notaio una dichiarazione, in cui manifesti la volontà di avvalersi dei benefici fiscali e dichiari di essere in possesso dei relativi requisiti;
  • il requisito dell’Isee non superiore a 40.000 euro annui deve sussistere alla data di stipula del contratto definitivo;
  • l’agevolazione è consentita anche in caso di stipula di contratto preliminare di acquisto della sola pertinenza, relativa a immobile già acquistato con i benefici “prima casa”, mente non si applica se contribuente acquisisca il diritto dell’immobile in virtù di un verbale di aggiudicazione redatto nel 2023, qualora il successivo decreto di trasferimento immobiliare sia emanato nel 2024.