Una cittadina nigeriana titolare di un permesso di soggiorno “per attesa occupazione” aveva fatto richiesta all’Inps del Reddito di cittadinanza (d’ora in poi Rdc). L’Istituto aveva respinto la domanda, non essendo la richiedente titolare del “permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo” richiesto ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea dall’art. 2, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, che aveva introdotto il Rdc.
Il Tribunale di Bergamo, cui si era rivolta la cittadina nigeriana perché venisse accertato il carattere discriminatorio del comportamento dell’Inps, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del predetto articolo in quanto lesivo, tra gli altri, degli articoli 2 e 3 della Costituzione, trattandosi di misura fondamentale per la stessa sopravvivenza della richiedente. Nella sua decisione (sentenza n.19 del 2022, consultabile all’indirizzo www.cortecostituzionale.it), la Corte costituzionale ha dichiarato l’infondatezza delle questioni sollevate chiarendo le specificità del Rdc rispetto alle misure assistenziali.
La Corte precisa che il Rdc non attiene al nucleo fondamentale dei diritti da riconoscere alla persona umana in quanto tale e pertanto non subordinabili a ulteriori condizioni, rispetto allo stato di bisogno del richiedente assistenza. Il Rdc non è finalizzato ad assicurare la mera sussistenza, a soddisfare cioè i bisogni primari della persona (garantiti a tutti dagli articoli 2 e 3 Costituzione), ma si propone di accompagnare il beneficiario in un percorso di reinserimento lavorativo e di re-inclusione sociale. Sono infatti previste strette condizionalità: il richiedente deve sottoscrivere un “patto per il lavoro” presso i centri per l’impiego e un “patto per l’inclusione sociale” presso i servizi del Comune deputati al contrasto alla povertà, con cui si impegna a ricercare attivamente un lavoro e ad accettare offerte lavorative, purché congrue. Queste condizionalità differenziano tale misura da quelle provvidenze sociali erogate a particolari categorie sulla base del solo stato di bisogno quali ad esempio la pensione di inabilità civile, la pensione di cittadinanza, l’assegno sociale.
A tale riguardo, la Corte ricorda una sua decisione (la sentenza n. 7 del 2021) con cui aveva dichiarato l’incostituzionalità di una norma del Friuli-Venezia Giulia che condizionava l’erogazione di provvidenze per il contrasto della povertà di nuclei familiari, alla residenza in Regione da almeno 5 anni di uno dei componenti il nucleo richiedente il beneficio. Poiché tale misura era destinata ad alleviare situazioni di bisogno senza che fosse prevista la partecipazione del beneficiario ad un progetto di inclusione, non vi era alcuna correlazione tra il soddisfacimento di bisogni primari di un soggetto insediatosi legalmente sul territorio regionale ed una permanenza quinquennale su di esso.
Il requisito del “permesso di soggiorno di lungo periodo” per l’ottenimento del Rdc supera anche l’esame della “ragionevolezza” (articolo 3 della Costituzione). Il rilascio di tale permesso, ricordiamolo, è subordinato a precise condizioni: titolarità di permesso di soggiorno da almeno 5 anni, reddito annuo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, disponibilità di un alloggio, accertata conoscenza dell’italiano. Condizioni che non irragionevolmente il legislatore ha collegato all’erogazione del Rdc in quanto indici di quel radicamento territoriale che è il presupposto per l’assolvimento degli impegni che il richiedente tale misura si è assunto.
Giovanni Cattarino
già Consigliere della Corte costituzionale e Capo Ufficio Stampa