ROMA – Stando all’articolo 6 del Codice civile “Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome”. In virtù della consuetudine diffusa nella nostra Nazione, ogni nuovo nato assume sempre il cognome del padre, considerato un vero e proprio segno di riconoscimento del figlio in quanto si dà per scontato che la madre sia sempre certa. Una tradizione prettamente patriarcale che solo di recente in Italia ha assistito a una vera e propria svolta, seppur ancora in fieri.
Dal punto di vista formale, infatti, in base all’articolo 262 del Codice civile, “Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre”. La legge, però, non offre alcuna indicazione per i casi in cui è volontà dei genitori attribuire al nuovo arrivato il solo cognome materno. Una condizione che, negli ultimi anni, ha dato vita ad un’accesa discussione sulla legittimità dell’articolo in questione, motivo per il quale è stata chiamata in causa proprio la Consulta.
Nel 2016, infatti, gli Ermellini si sono espressi con la sentenza n.286, dichiarando incostituzionale la suddetta norma poiché non consente alla coppia “di comune accordo, di trasmettere ai figli anche il cognome materno”. Una nuova valutazione della Consulta è arrivata più di recente, a febbraio di quest’anno, ribadendo l’illegittimità dell’articolo 262 del C.c. in quanto “l’assegnazione del cognome del padre è frutto di un retaggio patriarcale”. Non sono mancati appelli e proposte di legge per attuare un’inversione di rotta come il Ddl proposto da Laura Garavini (Italia Viva), il quale è stato approvato dalla Camera ma è fermo in Senato dal lontano 2014.
Allo stato attuale nel nostro Paese, dunque, è possibile procedere con l’assegnazione del solo cognome materno solo se il padre biologico non è noto. Altro caso possibile è che i genitori decidano di attribuire entrambi i cognomi, ma quello del padre viene anteposto a quello della madre. Nessun processo automatico, dunque, in quanto la richiesta per affiancare i cognomi di entrambi può essere inoltrata solo a condizione che tutti e due siano d’accordo. Non vi è attualmente alcuna possibilità per la donna di presentare una richiesta in totale autonomia in quanto, anche se viene inoltrata al Prefetto ha sempre bisogno del consenso paterno per andare avanti.