Economia

Colf e badanti, tutti gli aiuti economici e come ottenerli

Aiuti economici in arrivo per colf e badanti per l’emergenza coronavirus. I precedenti decreti legislativi concernenti gli aiuti economici di cui all’intestazione escludevano i lavoratori domestici, mentre l’art. 85 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (rubricato “Indennità per i lavoratori domestici“) – cosiddetto decreto Rilancio – seguito dal messaggio INPS n. 2184 del 26 maggio 2020 dispone la corresponsione, da parte dell’INPS, di 500 euro mensili per i mesi di aprile e maggio 2020, da corrispondere in unica soluzione.

A tale aiuto economico hanno diritto i lavoratori in argomento non conviventi con il datore di lavoro titolari di un rapporto di lavoro di almeno 10 ore giornaliere, espletate anche presso diversi datori lavoro. Per ottenere il qui detto sussidio occorre che il rapporto di lavoro sia in corso al 23 febbraio 2020.  

La presente indennità non è soggetta a tassazione; essa non è cumulabile con altre forme di sostegno al reddito per l’emergenza epidemiologica Coronavirus (come il bonus Baby-sitting) previste dai decreti legge relativi a tale materia: la stessa (indennità) è compatibile soltanto con il reddito di cittadinanza a condizione che l’ammontare di questo (reddito di cittadinanza) sia d’importo inferiore ad 500 euro mensili; in questo caso l’interessato avrà diritto alla differenza tra i 500 euro mensili qui mensionati, a cui ammonta il bonus colf e badanti, e l’importo del reddito di cittadinanza percepito, ad esempio: se il lavoratore in argomento percepisce un reddito di cittadinanza di 400 euro avrà diritto ad 100 euro quale indennità colf e badanti, dato dall’importo intero della presente  indennità 500 euro – reddito di cittadinanza percepito 400 euro = importo del sussidio spettante € 100,00.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda va presentata dal richiedente (colf o badante), accedendo direttamente nella homepage del sito www.inps.it. L’utente è quindi indirizzato alla pagina di autenticazione ai servizi INPS. Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

•          PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;

•          SPID di livello 2 o superiore;

•          Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

•          Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile:

•          richiedere il PIN all’INPS attraverso i seguenti canali:

–    sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;

–    Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile);

•          richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati (vd www.spid.gov.it).

COME COMPILARE LA DOMANDA

La domanda va compilata attenendosi alle seguenti istruzioni fornite dall’INPS con il citato messaggio.

Nella pagina web del sito INPS nella quale può essere presentata la domanda on line, saranno mostrati all’utente i suoi dati anagrafici essenziali, necessari alla istruttoria della richiesta.  I dati sono ricavati, laddove disponibili, dagli archivi dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche. Nel caso l’utente trovi in questi dati delle inesattezze, li dovrà aggiornare accedendo all’apposita area “Anagrafica” presente in “MyINPS”. L’aggiornamento non è possibile dalla pagina della domanda on line di indennità destinata ai lavoratori domestici.

Il richiedente dovrà quindi dichiarare sotto la propria responsabilità:

•          di essere o di essere stato titolare di almeno un rapporto di lavoro domestico attivo al 23 febbraio 2020 per una durata complessiva (calcolata come somma di tutti i rapporti di lavoro attivi) superiore a 10 ore settimanali e di non essere convivente con il datore di lavoro;

•          di non aver fruito di alcuna delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

•          di non aver fruito del Fondo per il reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19, di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 18/2020;

•          di non essere titolare di pensione (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222);

•          di non essere titolare di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

MODI IN CUI RICEVERE IL PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ

La più volte richiamata circolare INPS dispone che il pagamento del bonus colf e badanti può essere corrisposto agli aventi diritto in uno dei modi di seguito elencati.

Il richiedente dovrà indicare le modalità di accredito scelte per il pagamento della indennità, selezionando tra codice IBAN per bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato. Può essere scelto anche il pagamento in contanti presso lo sportello delle Poste. In tal caso il bonifico potrà essere riscosso presso qualsiasi ufficio postale. L’IBAN comunicato deve essere associato ad un conto intestato al richiedente l’indennità.

Si segnala che prima dell’eventuale emissione dell’importo dovuto, verrà verificata la corrispondenza fra soggetto beneficiario dell’indennità ed il titolare del conto associato all’IBAN comunicato.

Queste, in sintesi, le disposizioni per ottenere l’aiuto economico fin qui rappresentato.

Salvatore Freni