PALERMO – Sospendere la propria attività commerciale, di media o grande dimensione, per più di 12 mesi non comporterà più la decadenza dell’autorizzazione all’apertura.
È quanto stabilisce l’assessorato regionale delle Attività produttive, che ha voluto chiarire in una circolare agli Enti locali siciliani e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia come vada interpretata la norma, in modo da assicurare uniformità di comportamenti tra le amministrazioni comunali, alla luce dei cambiamenti avvenuti nella prassi amministrativa in seguito all’introduzione di altri elementi normativi collaterali.
La circolare parte dal decreto legislativo n.114 del 31 marzo 1998, con il quale è stata approvata la “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
Nello specifico, l’articolo 22 stabilisce che “l’autorizzazione all’apertura è revocata qualora il titolare sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno”.
A seguire, in quanto Regione a statuto speciale, la Sicilia ha emanato la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, denominata “Riforma della disciplina del commercio” che, relativamente al territorio siciliano, detta disposizioni in ordine all’apertura, all’ampliamento e al trasferimento di sede degli esercizi commerciali. Tali disposizioni normative sottostavano ad una specifica logica, in quanto emanate insieme a norme relative al contingentamento delle autorizzazioni.
Tale limite è stato successivamente eliminato, e l’attività commerciale, in particolare in relazione alle grandi strutture di vendita, è stata liberalizzata e svincolata da parametri quali il bacino di attrazione, la spesa attratta, il conto economico, l’impatto commerciale e occupazionale, la distanza minima tra attività, subordinando il rilascio dell’autorizzazione solo al rispetto del requisito urbanistico-commerciale e alla verifica dell’impatto sul traffico che la struttura commerciale genera sul tessuto urbano del territorio comunale interessato.
Sul punto si è anche pronunciata nel giugno del 2011 la quinta sezione del Consiglio di Stato, che ha emesso in sede giurisdizionale la sentenza n.03919/2011.
Tale decisione riguarda la possibilità di sospensione dell’attività di una media o grande struttura di vendita oltre il periodo di un anno definito per legge.
Il Consiglio di Stato ha affermato che a seguito di subingresso, cioè di trasferimento di gestione o titolarità di una azienda da un soggetto “cedente” ad un altro “cessionario”, avendo l’impresa attivato la procedura di mobilità dei lavoratori, poteva ottenere la proroga per un altro anno, andando quindi a sforare il termine di legge.
“Pertanto – si legge nella circolare dell’assessorato regionale delle Attività produttive -, considerato che le medie e in particolare le grandi strutture di vendita non sono più sottoposte a contingentamento/parametro numerico, in analogia alla citata sentenza, se a seguito di subingresso l’impresa subentrante deve svolgere lavori necessari e non procrastinabili di ristrutturazione dei locali adibiti alla vendita, supportati in ogni caso da idonei titoli edilizi, che richiedono un lasso di tempo superiore, si ritiene possibile derogare parzialmente al citato termine e prorogare in via eccezionale, su richiesta dell’impresa, la sospensione dell’attività per il tempo necessario per la conclusione dei lavori di ristrutturazione, e comunque entro il termine previsto dal relativo titolo edilizio”.