Economia

Fisco, compensazioni nuove modalità, più lievi le sanzioni

ROMA – Ancora una stretta sulle compensazioni fiscali.
Questa volta, la troviamo nel Decreto “collegato” con la legge di bilancio per il 2020, ossia all’articolo 3 del D.L. 124/2019 (convertito nella legge n. 157/2019).

Dall’1 gennaio di quest’anno e per i crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta 2019, tutti i contribuenti, anche quelli che non svolgono attività d’impresa, arte o professione e che, pertanto, possiedono una partita Iva, e quindi anche per i tributi diversi dall’Iva, per effettuare una compensazione per un importo superiore a 5.000 Euro, è necessario presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Tale sistema di presentazione del modello F24 è obbligatorio anche nei casi di compensazione di crediti derivanti da maggiori ritenute o versamenti effettuati dai sostituti d’imposta o per il recupero di bonus pagati ai dipendenti.

Inoltre, sempre per le compensazioni d’importo superiore a 5.000 Euro annui, è indispensabile che venga presentata prima la dichiarazione nella quale il credito compensabile si è formato. La compensazione può avvenire solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Cambia anche la disciplina sanzionatoria. In caso di compensazione, effettuata in violazione delle suddette disposizioni, di crediti fino a 5.000 Euro, si applica la sanzione pari al 5% dello stesso credito. Per importi superiori a 5.000 Euro si applica la sanzione fissa di Euro 250.

Restano fermi gli altri limiti e condizioni previsti dalla norme precedenti e tutt’ora vigenti, come il limite massimo di 700.000 Euro nel caso di compensazione orizzontale (esterna), l’obbligo per i soggetti passivi Iva dell’apposizione del visto di conformità per i crediti di importo superiore a 5.000 euro annui, il divieto di compensazione da parte della c.d. società di comodo, il divieto di compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

È utile ricordare che lo stesso Decreto Legge 124 del 2019, ha previsto pure, all’articolo 2, il divieto della compensazione da parte dei soggetti nei confronti dei quali è stata notificata la chiusura “d’ufficio” della partita Iva oppure l’esclusione dall’elenco Vies cioè l’elenco dei soggetti “identificati” ai fini dell’effettuazione della operazioni intracomunitarie. Al comma 1, lo stesso decreto ha previsto il divieto di compensazione di quanto dovuto da altri contribuenti con riguardo ai quali si è provveduto all’accollo previsto dall’articolo 8 dello Statuto dei Diritti del Contribuente.