ROMA – Dal 1° luglio 2024 sono entrate in vigore nuove regole sulle compensazioni fiscali. Più in particolare, così come chiarisce la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 del 28 giugno 2024, per effetto delle modifiche apportate al comma 95 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione, a decorrere dal 1° luglio 2024 devono essere eseguiti “esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate” e, come prima, sono consentiti solo dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.
L’obbligo dei servizi telematici dell’Agenzia sussiste, a decorrere dalla medesima data, anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) e di premi e accessori nei confronti dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail). Inoltre, con l’introduzione del comma 49 quinquies all’articolo 37 del Decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, avvenuta pure con l’articolo 1, comma 94, lettera B della stessa legge di Bilancio 2024, articolo poi modificato dall’articolo 1, comma 94, lettera b) del Dl 39/2024 (Decreto Agevolazioni), per i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti (ivi compresi gli “atti di recupero”), esclusi, oltre i tributi locali, anche i contributi previdenziali e assistenziali e i premi di assicurazione, per importi complessivamente superiori a euro 100.000 e per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241.
Quindi, dal 1° luglio 2024, le compensazioni (anche quelle riguardanti contributi previdenziali e assistenziali) devono necessariamente passare dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e, in presenza di iscrizioni a ruolo per debiti verso l’Erario d’importo superiore a 100.000 euro, la compensazione è vietata. Solo i crediti non erariali (come i tributi locali) e quelli nei confronti di Inps e Inail potranno essere utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241 del 1997, anche in presenza di somme affidate all’agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro. Il divieto alla compensazione viene meno in ogni caso a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è ridotto, grazie al pagamento, ad un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro.
È sorto il dubbio, tuttavia, se, in presenza di debiti verso l’Erario superiori alla predetta cifra, iscritti a ruolo ma rateizzati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, si possa considerare applicabile il cennato divieto di compensazione. Ma l’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 136 del 20 giugno scorso, ha fatto chiarezza sulla questione affermando che “la previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.
Quindi, a decorrere dal 1° luglio, l’esistenza di debiti erariali, con l’eccezione precedentemente detta, per un importo superiore a 100.000 Euro, non ancora oggetto di rateizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impedisce qualunque tipo di compensazione “orizzontale” (con F24). La sopra citata nuova disposizione lascia immutata la norma contenuta nell’articolo 31 del Decreto legge del 31/05/2010 n. 78 secondo la quale “a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato”.
Al riguardo, ritenendo sussistente qualche perplessità sulla corretta interpretazione delle due norme e più in particolare sulla loro contemporanea applicazione, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate la quale, con la citata circolare n. 16 del 28 giugno scorso, ha chiarito pure che l’inibizione alle compensazioni introdotta dal comma 49 quinquies dell’articolo 37 del Decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, si differenzia dal divieto di compensazione di cui al citato articolo 31, comma 1, del Decreto legge n. 78 del 2010, in quanto mentre quest’ultima norma impedisce la compensazione dei soli crediti erariali (fino a quando tali debiti non vengano completamente estinti), l’affidamento di carichi all’agente della riscossione per importi superiori a 100.000 euro, in base alla nuova disposizione normativa, inibisce la compensazione “orizzontale” non solo di crediti di natura erariale ma anche di natura agevolativa, fatti salvi i crediti indicati alle lettere e), f), e g) del comma 2 dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.
Quindi, dal 1° gennaio 2011 (data di entrata in vigore dell’art.31 del Dl 78/2010), la compensazione di imposte (solo) erariali (e accessori) è vietata fino alla concorrenza di euro 1.500 di imposte (solo) erariali iscritte a ruolo i cui termini di pagamento sono già scaduti. Per i debiti erariali d’importo superiore a 1.500 euro, la compensazione è possibile. Violando tale norma si incorre nella sanzione pari al 50% dell’importo erroneamente compensato.
Dal 1° luglio 2024, in aggiunta alla precedente disposizione di divieto, la compensazione è vietata del tutto (conseguentemente “scartata” come modello F24 e con la sanzione per compensazione non spettante), quando nei confronti del contribuenti vi siano iscrizioni a ruolo, scaduti, ma non sospesi (compresa l’ipotesi della rateizzazione concessa), di imposte erariali e di natura agevolativa d’importo complessivo superiore a 100.000 euro, con l’eccezione di contributi pensionistici e assistenziali o premi assicurativi.
Sintetizzando, e così come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, la differenza tra le due discipline (oltre alla differente soglia di 1.500,00 e 100.000,00 euro), sta nel fatto che l’art. 31 del Dl 78/2010 impedisce la compensazione dei soli crediti erariali, mentre l’art. 37, c. 49-quinquies, del Dl 223/2006, impedisce la compensazione di crediti di qualsiasi natura (erariali e di natura agevolativa), tranne che i crediti Inps e Inail.
Insomma, nuove regole che sarebbe stato opportuno coordinare con le precedenti disposizioni (come ha tentato di fare l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16 del mese di giugno) onde evitare non solo un lavoro certosino degli addetti ai lavori per individuare con esattezza le diverse fattispecie che rientrano nel divieto di compensazione, ma anche per evitare sanzioni per possibili errori commessi in assoluta buona fede.