PALERMO – Scegliere di acquistare un immobile è un passo importante. Infatti, oltre al costo dello stesso immobile bisogna tenere in considerazione anche le spese connesse alla tassazione. Al fine di fare chiarezza su tutti i versamenti e sui benefici relativi all’acquisto della prima casa, è possibile consultare la pratica guida redatta da Altroconsumo.
In generale, l’acquisto della casa è soggetto all’imposta di registro al 9%, all’imposta ipotecaria e a quella catastale (queste ultime due entrambe fisse a 50 euro). L’imposta di registro va applicata al valore catastale, quest’ultimo è determinato dalla moltiplicazione tra la rendita catastale e il coefficiente di 110 per la prima casa e le relative pertinenze o il coefficiente di 120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C. Ad ogni modo, per le vendite soggette ad imposta di registro l’importo minimo da versare è pari a mille euro.
Al posto dell’imposta di registro si applica l’Iva se l’impresa costruttrice o che ha effettuato i lavori di ripristino dell’immobile sta vendendo entro cinque anni dal termine della costruzione o dell’intervento di recupero o se si tratta di vendita di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali. L’aliquota Iva è pari al 10% e si applica direttamente al prezzo di acquisto. In caso di vendite soggette ad Iva si devono versare anche l’imposta di bollo e la tassa ipotecaria, di 200 euro l’una.
Vi sono poi le agevolazioni per la prima casa che permettono di versare imposte ridotte, sia che si tratti di acquisti soggetti ad Iva sia a imposta di registro. In particolare, per le vendite soggette ad imposta di registro l’aliquota è al 2%, mentre l’imposta ipotecaria e quella catastale sono pari a 50 euro l’una. Se, invece, la vendita è soggetta ad Iva l’aliquota è del 4%, mentre l’imposta ipotecaria e quella catastale sono pari a 200 euro l’una.
Per poter usufruire dei benefici prima casa devono ricorrere contemporaneamente tutte le seguenti condizioni: ovvero, l’abitazione non deve essere di lusso, deve essere ubicata nel Comune in cui l’acquirente ha o stabilisce entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza e non deve essere titolare di diritti di proprietà, uso o usufrutto su nessun altro immobile. Per ottenere le agevolazioni prima casa questi requisiti devono essere dichiarati nell’atto di acquisto.
L’agevolazione prima casa spetta anche per le pertinenze dell’abitazione, anche se acquistate con un atto separato, ma successivo a quello dell’immobile che servono. Le agevolazioni spettano per le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, box e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria.
Anche chi vende l’immobile deve pagare le tasse. In particolare, dalla vendita dell’immobile si può generare una plusvalenza, ovvero una differenza positiva tra l’incasso della vendita e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione dell’immobile stesso. Questa viene tassata solo se deriva da una cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. Questo tipo di reddito è inserito nella dichiarazione dei redditi tra i “redditi diversi” e viene tassato con le normali aliquote Irpef. In alternativa alla tassazione ordinaria si può optare per un’imposta sostitutiva del 26%.