La confessione di Giovanni Barreca, il muratore accusato della strage familiare di Altavilla Milicia, potrebbe essere inutilizzabile.
Il 54enne è indagato per il triplice omicidio della moglie Antonella Salamone e dei figli Kevin ed Emanuel (16 e 5 anni). Gli altri indagati sono la figlia 17enne sopravvissuta all’orrore e la coppia di presunti complici formati da Massimo Carandente e Sabrina Fina.
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Il colpo di scena nell’ambito delle indagini sulla strage di Altavilla è arrivato nelle scorse ore. In base alle indiscrezioni, c’è il rischio che la confessione resa ai carabinieri da Giovanni Barreca poco dopo l’esorcismo culminato nella morte di quasi tutta la sua famiglia sia inutilizzabile.
Per comprendere il perché di questa potenziale novità, fondamentale per determinare il futuro delle indagini, bisogna comprendere cosa prevede la legge. La testimonianza di Barreca – contenenti dichiarazioni auto-indizianti – avrebbe dovuto essere interrotta e seguita dalla nomina immediata di un avvocato, anche difensore d’ufficio, per essere utilizzabili. Solo dopo, le autorità avrebbero potuto procedere a un interrogatorio formale e acquisire formalmente delle dichiarazioni utilizzabili.
Poiché il legale del 54enne è stato nominato il giorno successivo, la confessione durante la telefonata al 112 potrebbe non essere utilizzabile.
L’articolo 350 del Codice Penale prevede – ai commi 5-7 – che:
“Sul luogo o nell’immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (…) notizie e indicazioni utili ai fini dell’immediata prosecuzione delle indagini” (comma 5).
“Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l’assistenza del difensore sul luogo o nell’immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione” (comma 6).
“La polizia giudiziaria può ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita l’utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall’articolo 503 comma 3” (comma 7). Quest’ultimo prevede che: “Fermi i divieti di lettura e di allegazione, il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già deposto”.
Nella notte seguita alla strage, Barreca avrebbe presentato la sua confessione ai carabinieri telefonando al 112. Avrebbe ammesso di aver ucciso la moglie e i due figli maschi. Dopo l’arresto, però, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere e avrebbe addossato la colpa del triplice omicidio sui coniugi Fina e Carandente, presunti membri e promotori di una setta satanica che avrebbero “manipolato” (forse perfino drogato, secondo recenti indiscrezioni) Barreca, spingendolo a uccidere la famiglia “posseduta dal demonio”.