Economia

Conservazione elettronica dei registri

ROMA – Come è noto, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto-legge del 10/06/1994 n. 357, i registri in formato elettronico non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica.

In attesa della stampa obbligatoria, ossia durante il periodo che va fino alla fine del terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, i registri vanno conservati necessariamente nel rispetto del D.M. 17 giugno 2014 e del codice dell’amministrazione digitale, evidentemente solo quando il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, anzichè materializzarli stampandoli …

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