Consumo

Contratti, le clausole da non firmare

PALERMO – Spesso, per eccesso di fiducia, impreparazione o pigrizia, al momento della sottoscrizione di un contratto o di una polizza assicurativa, dimentichiamo di leggere per intero i documenti e finiamo per sottoscrivere accordi o condizioni che poi si ritorcono contro di noi. Si tratta delle cosiddette clausole vessatorie, ovvero clausole illecite e abusive che pongono il consumatore in una posizione di “debolezza contrattuale”, producendo a suo carico un significativo squilibrio di diritti ed obblighi. La guida dell’Unione nazionale dei consumatori fornisce consigli e suggerimenti per riconoscere questo tipo di clausole e sui comportamenti da adottare una volta che il contratto è stato firmato.

L’onere di dimostrare che non si tratta di clausole vessatorie spetta sempre al professionista, sul quale incombe la prova che la clausola è stata oggetto di una specifica trattativa tra le due parti. Pertanto, questi deve dimostrare che il consumatore che ha sottoscritto le condizioni contrattuali era consapevole e conscio dei suoi diritti e doveri.

L’articolo 34 del Codice di consumo parla in generale di presunzione di vessatorietà: infatti, per capire se la clausola è vessatoria o meno, si pone come necessaria l’interpretazione di altri elementi riguardanti la compravendita del bene o servizio che sia. In termini generali, la Legge prevede che possano considerarsi vessatorie le clausole non contrattate specificatamente. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che è necessaria la prova di una trattativa: a tal fine, non è sufficiente la sottoscrizione di una semplice lista di clausole; al contrario, la clausola può essere considerata valida solo se separatamente evidenziata rispetto alle altre e autonomamente sottoscritta.

Vi sono poi delle clausole individuate dalla Legge considerate sempre vessatorie, quindi nulle, anche se sono state oggetto di trattativa individuale. In particolare, si tratta di quelle clausole che hanno per oggetto o per effetto quello di escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista, escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento inesatto da parte del professionista e prevedere l’adesione del consumatore estesa a clausole che non ha avuto di fatto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

Nella fase di stipulazione del contratto, il consumatore può rifiutarsi di sottoscrivere la singola clausola. In una fase successiva, una volta cioè che la clausola è stata inserita, si può chiedere con un ricorso giudiziario la dichiarazione di vessatorietà delle singole clausole. Infine, le associazioni dei consumatori hanno la possibilità di avviare delle azioni inibitorie volte a far eliminare le clausole ritenute vessatorie, contenute nei contratti, specie quelli di massa conclusi attraverso formulari standard. Se una clausola contestata viene riconosciuta vessatoria da un giudice, diventa nulla, quindi inefficace, mentre il resto del contratto rimane valido in tutti i suoi punti e produrrà gli effetti consapevolmente stabiliti e voluti dalle parti.