Dalla parte dei cittadini

Il contratto di locazione e sua variante

Il contratto di locazione normalmente viene stipulato tra due persone, e cioè tra il locatore e l’inquilino. Può capitare anche che esso venga stipulato tra due comproprietari da una parte e l’inquilino dall’altra, e che nel corso della locazione uno dei due locatori deceda. In questo caso diciamo subito che non occorre sottoscrivere un nuovo contratto di locazione, in quanto il “vecchio” continua automaticamente con gli eredi del contitolare defunto. La morte di quest’ultimo infatti comporta una semplice modificazione di uno dei due soggetti del rapporto di locazione, con il subentro – al suo posto – degli eredi.

Costoro succedono nella medesima posizione che aveva il primo. Rimane immutato anche l’obbligo del conduttore di continuare a corrispondere il canone dovuto. In sostanza, il contratto di locazione continua senza soluzione di continuità con il contitolare in vita e con gli eredi del defunto. Ma a condizione che – i chiamati all’eredità – abbiano accettata l’eredita con la denunzia di successione oppure con inequivocabili atti, che dimostrano la volontà di voler accettare l’eredità. Esempio pratico è l’invio della lettera all’inquilino, con la quale si chiede il pagamento della metà dell’importo della locazione.

L’unico obbligo che hanno gli eredi del contitolare defunto è soltanto quello di comunicare il loro subentro, all’Ufficio del Registro (id est: Ufficio delle Entrate) dov’era stato già registrato il contratto di locazione, e ciò entro giorni trenta dalla data del subentro (così circolare n 20/E/2012 Ufficio Entrate).