ROMA – Con la circolare n. 12 del 3 febbraio 2020, l’Inps ha stabilito le aliquote contributive 2020 per professionisti e collaboratori, i valori di massimale e minimale del reddito e le regole per la ripartizione dell’onere contributivo.
I collaboratori applicano un’aliquota contributiva, comprensiva di aliquote aggiuntive, pari al 34,23%, i professionisti il 25,72% e i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatori il 24%, tale percentuale è valida per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti).
Collaboratori e figure assimilate
In questa macro-categoria troviamo:
– soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll.: a questi si applica l’aliquota del 34,23% (33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive);
– soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll.: ad essi si applica un’aliquota parti al 33,72% (33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive);
– soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: in questo caso l’aliquota applicata è al 24%.
Liberi professionisti
In questa macro-categoria troviamo, invece:
– soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: aliquota al 25,72% (25,00 Ivs + 0,72 aliquota aggiuntiva);
– soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: l’aliquota applicata è del 24%.
Per quanto riguarda l’aliquota aggiuntiva, nel caso dei collaboratori e delle figure assimilate, essa si intende così ripartita:
• 0,72%, per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, in attuazione dell’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007;
• 0,51% per le misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato.
Anche per i professionisti l’aggiunta dello 0,72% rappresenta l’aliquota aggiuntiva per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale.
I valori sono rimasti invariati rispetto agli precedenti, mentre cambiano il minimale e massimale di reddito 2020 di cui professionisti e collaboratori devono tener conto per tutto l’anno, vale a dire per l’anno 2020 risultano essere rispettivamente pari ad euro 15.953,00. ed euro 103.055,00.
Inoltre, la circolare Inps riepiloga le regole da seguire per la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 Ep” per le Amministrazioni pubbliche.
Mentre per i professionisti, l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.