ROMA – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2022, la legge sulla riforma della Giustizia Tributaria (legge n.130 del 31 agosto 2022), entrerà in vigore venerdì prossimo, 16 settembre: una legge attesa da tantissimo tempo (unitamente alla più generale riforma fiscale), fatta in fretta per adempiere alle prescrizioni del Pnrr, e, forse anche per questo motivo, si spiegano le molte lacune sia dal punto di vista ordinamentale (lo status del nuovi magistrati tributari), sia dal punto di vista procedurale.
Intanto, dal prossimo 16 settembre non ci saranno più le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. Si chiameranno Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado. La dotazione iniziale dei magistrati, questa volta a tempo pieno, sarà di 576 giudici.
Le cause dal valore entro i 3 mila euro saranno di competenza di un giudice monocratico. Viene affermato il principio secondo il quale spetta sempre all’ente impositore dimostrare l’esistenza dell’evasione o della violazione commessa dal contribuente. Viene introdotta la prova testimoniale, ma solo per iscritto. Ridefinito il processo telematico. Viene incentivato l’istituto della conciliazione giudiziale.
Prevista una agevolazione in caso di contribuenti con almeno 9 di punteggio Isa (Indice sintetico di affidabilità fiscale) in caso di richiesta di sospensione dell’atto impugnato.
Dal 16 gennaio 2023, ossia dall’inizio dell’anno prossimo, invece, per le controversie tributarie pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda (entro il 16 settembre 2023), previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Per quelle, invece, pendenti sempre alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda, pure entro il 16 gennaio 2023, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia.
Modificati anche i limiti di età per lo svolgimento delle funzioni giudiziarie tributarie. I componenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico:
Poi, comunque, per tutti i magistrati tributari ed i giudici tributari, la cessazione dell’attività avverrà al compimento di 70 anni di età.
Purtroppo, come abbiamo già detto diverse volte dalle pagine di questo Quotidiano, sono molte le lacune che sono rimaste nell’impianto normativo dei decreti legislativi 545 e 546 del 31 dicembre 1992, principalmente quella riguardante la dipendenza logistica dei magistrati tributari dal Mef.
Il ministero dell’Economia e delle Finanze, infatti, come è ben noto, oltre a curare la gestione amministrativa delle Commissioni (ora Corti di Giustizia Tributaria), eroga i compensi dei giudici.
Un fatto che viene considerato da molti come una “dipendenza” (seppure solo logistica) dei Giudici nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria e che ha sempre generato, e purtroppo continua ancora a generare, il sospetto della mancanza di terzietà dei giudici tributari.
Questo sospetto, come già detto tantissime altre volte, in realtà è ingiustificato, stante la grande professionalità dimostrata dai Giudici delle Commissione Tributarie, ma che non fa bene alla figura del giudice che, come è noto, oltre ad esserlo, deve sempre anche sempre apparire “terzo ed imparziale”.
Molti, pertanto, sperano che nella prossima Legislatura qualche modifica più consistente venga fatta.