MILANO – Cambiano i limiti d’acquisto dei bond per fronteggiare la pandemia che sta mettendo a rischio l’economia dei Paesi Ue. Dopo l’uscita “infelice” della presidente della Bce, Christine Lagarde che lo scorso 18 marzo aveva deluso i mercati ( “Non siamo qui per ridurre gli spread. Non è la missione della Bce, ci sono altri strumenti e altre istituzioni incaricate di farlo” aveva detto in riferimento alle misure necessarie per fronteggiare l’emergenza Covid-19 quando ancora il virus sembrava un problema “solo” italiano e di pochi altri, con conseguente crollo delle borse e spread salito alle stelle), si è verificata una piccola e rapida inversione di rotta che in pochi giorni ha portato all’istituzione del Pepp (Pandemic emergency purchase programme), il programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica. Un programma di acquisto distinto, con una dotazione complessiva di 750 miliardi di euro che, al momento, avrà durata fino alla fine del 2020.
Nell’analisi che è stata fatta delle caratteristiche del Pepp, da più fronti si è parlato di una sorta di “via libera” agli acquisti di bond e titoli di Stato senza limiti. Ma è davvero così? A onor del vero, la Bce ha perlopiù rivisto e modificato i limiti d’acquisto, senza però abolirli del tutto. Nella decisione 2020/440 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea lo scorso 25 marzo, infatti, la Banca centrale europea ha reso note, in maniera dettagliata, le nuove regole previste per gli acquisti di titoli di Stato titoli nel programma Pepp. L’articolo 4 del documento specifica che gli acquisti saranno effettuati nell’ambito del Pepp “nella misura ritenuta necessaria e proporzionata a contrastare le minacce poste dalle straordinarie condizioni economiche e di mercato alla capacità dell’Eurosistema di assolvere il proprio mandato”. “Affinché la presente decisione di carattere eccezionale risulti efficace – si legge ancora nel documento – il consolidamento di quote di cui all’articolo 5 della decisione (Ue) 2020/188 (Bce/2020/9) non si applica alle quote ai fini del Pepp”.
Il regolamento citato, pubblicato lo scorso 3 febbraio 2020, riguardava gli acquisti già in essere del Quantitative Easing Bce. All’articolo 5 del documento erano ribadite limitazioni agli acquisti di singoli titoli di due tipi: un limite del 33% sull’ammontare totale di una singola emissione; un limite del 33% sull’ammontare complessivo dei titoli emessi da un singolo Stato. Limiti che, appunto, non dovranno più essere rispettati vista la straordinaria condizione di emergenza che i Paesi dell’Unione si trovano a dover fronteggiare. Gli acquisti del Pepp, potranno inoltre spaziare su titoli e attività con durata da 70 giorni a 30 anni. Nel programma straordinario, saranno inclusi anche i titoli di Stato greci.
Quali limitazioni restano, dunque? Il limite agli acquisti legato alle quote sul capitale della Bce dei singoli Paesi rispetto all’ammontare totale degli acquisti mensili. Limite che, comunque, la Banca centrale europea aveva dichiarato “flessibile”, specificando che, ove necessario si potranno concentrare in un singolo mese gli acquisti previsti su un periodo più prolungato. Salvo poi compensare questi acquisti nei mesi successivi. Resta, inoltre, anche il limite agli acquisti complessivi del programma Pepp che al momento è stato fissato dalla Bce in 750 miliardi di euro totali.