La legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), ai commi di seguito citati, allo scopo di supportare le attività produttive penalizzate dalle restrizioni a loro imposte a causa dell’epidemia in atto, ha previsto una serie di interventi atti ad alleggerire l’impatto causato dalla loro conseguente inattività forzata.
Esaminiamo nel dettaglio i provvedimenti.
Tipo di integrazione salariale e durata della stessa (commi 299 e 300)
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, per una durata massima di dodici settimane.
Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Con riferimento a tali periodi, le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane previste dalla legge in esame.
Le domande di accesso ai trattamenti di cui al punto precedente devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al detto punto precedente è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2021).
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini appena detti sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) richiesto per eventi riconducibili all’emergenza in discorso, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 (più di 180 giornate di lavoro nell’anno solare), per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del menzionato articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai novanta giorni detti sopra. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza suddetto è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del ripetuto decreto-legge n. 104 del 2020 sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dal ripetuto articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono il trattamento ordinario di integrazione salariale, l’assegno ordinario o il trattamento di integrazione salariale in deroga, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’articolo 3 del ridetto decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione), per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro lo scorso 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile, ai sensi dell’articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale fin qui rappresentati.
I benefici di cui si è fin qui detto sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.
Salvatore Freni