PALERMO – Secondo quanto disposto dall’articolo 1 comma 230 della Legge di bilancio per il 2021 (Legge numero 178/2020), è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta per sostenere la quotazione delle piccole e medie imprese sui mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
In attuazione dei commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della Legge numero 205/2017, le Pmi che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione potranno usufruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro. Per la misura è prevista una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro. L’obiettivo è quello di rafforzare la patrimonializzazione delle piccole e medie imprese, favorendone la crescita anche in termini organizzativi e gestionali.
Possono beneficiare dell’agevolazione le Pmi costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda, che sostengono costi di consulenza allo scopo di ottenere l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Le Pmi potranno presentare le domande per la concessione del credito d’imposta all’indirizzo Pec dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it, allegando gli elementi identificativi della Pmi incluso il codice fiscale, l’ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti, l’ammontare del credito d’imposta richiesto e la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Dpr 445/2000 con l’indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia. C’è tempo fino al 31 marzo per presentare le domande relative ai costi sostenuti entro il 31 dicembre 2020; mentre potranno essere presentate dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 quelle relative ai costi sostenuti entro il 31 dicembre 2021.
Entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze, la direzione generale per la politica industriale, la competitività e le Pmi del Mise, previa verifica dei requisiti previsti nonché della documentazione richiesta, determina la percentuale massima del credito d’imposta e comunica alle Pmi il riconoscimento dell’agevolazione e l’importo spettante oppure il suo diniego.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione alla Pmi. Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data della comunicazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
L’Agenzia delle Entrate trasmette al Mise l’elenco delle società che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi. Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione totale o parziale del credito d’imposta, ne dà tempestiva comunicazione al Mise che provvede al recupero dell’importo maggiorato di interessi e sanzioni.