Economia

Credito d’imposta: novità per investimenti in ricerca e sviluppo

ROMA – Bonus investimenti in attività di ricerca e sviluppo introdotto per la prima volta dal D.L. 145 del 23 dicembre 2013, è oggetto di svariate modifiche, di cui l’ultima con la legge di Bilancio 2019 che ha modificato vari profili dell’agevolazione, lasciando invariati i presupposti applicativi.
Il suddetto bonus fiscale è rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Gli investimenti agevolati e spese ammissibili riguardano:
– I costi per il personale impiegato nelle attività di R&S sia dipendente dell’impresa che in rapporto di collaborazione, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa;
– quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e, comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’iva;
– spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative;
– competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori, o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura ordinaria del 25% e del 50% soltanto con riferimento ad alcune spese incrementali, fino ad un importo massimo annuale di 10 milioni, con possibilità di utilizzo in compensazione dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento dei costi suindicati per i quali è necessaria la redazione di una certificazione contabile firmata da un professionista responsabile della revisione dei conti.

Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 40 del 02 aprile 2019 definendo l’ambito di applicazione del bonus fiscale, e richiamando a tal fine il parere fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito all’individuazione degli investimenti in ricerca fondamentale, ricerca applicata e sviluppo sperimentale, vale a dire:
“Le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono quelle relative ai progetti intrapresi da tali soggetti per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche – la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico – con la finalità di pervenire alla realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi) o processo al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti”.

Si tratta dunque di innovazioni reali che per loro natura hanno un certo grado di incertezza e rischio di insuccesso scientifico o tecnologico, che stimolino, allo stesso tempo, nel generare nuove conoscenze per la realizzazione di nuovi prodotti o processi, non esistenti in precedenza, o nell’apportare miglioramenti significativi a prodotti o processi esistenti.