Economia

Crisi di liquidità, opportunità da rimborso o compensazione Iva

ROMA – Può costituire una buona opportunità per i contribuenti imprenditori, artisti e professionisti, al fine di ottenere liquidità. Parliamo della richiesta, in presenza delle condizioni previste dalla legge, del rimborso o della compensazione dell’Iva pagata in più, anche con riferimento a periodi infrannuali.

Come è noto, qualora in sede di dichiarazione annuale l’Iva detraibile risulta maggiore di quella applicata sulle operazioni imponibili effettuate, il contribuente può scegliere di computare l’eccedenza in detrazione nell’anno successivo oppure, in presenza di determinate condizioni, di compensarla con altri tributi, ovvero di chiederne il rimborso, anche parzialmente.

Ed in questo periodo, caratterizzato da mancanza di liquidità a causa della nota crisi economica collegata all’emergenza sanitaria Covid-19, l’ottenimento dell’Iva in eccesso può essere molto utile all’azienda.
Quando si vuole chiedere la compensazione “interna” o “verticale”, ossia quando si vuole compensare tributi della stessa natura (per esempio Iva con Iva), non c’è nessun adempimento o condizione particolare.
Invece, in caso di compensazioni “orizzontali”, o “esterne”, ossia quando si vuole utilizzare il credito per estinguere l’obbligo di pagamento di tributi o contributi previdenziali, e la cifra da compensare supera 5.000 euro, occorrono altri requisiti.

È necessario, infatti, anche nel caso di crediti Irpef-Ires-Irap risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2020 per l’anno 2019, che trascorrano dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione (Iva o Redditi). Inoltre, il Mod. F24 con compensazione, deve necessariamente transitare dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), indipendentemente dall’ammontare compensato.
La prima regola, per la compensazione o per il rimborso dell’Iva, comunque, è la presentazione della relativa dichiarazione annuale o, per i periodi infrannuali, la presentazione dell’apposita istanza, modello Tr.

La dichiarazione annuale Iva si presenta nel periodo che va dal 1^ febbraio al 30 aprile dell’anno successivo al periodo di riferimento. Quest’anno, però, a seguito delle proroghe legate alla nota emergenza sanitaria in atto, la dichiarazione può essere presentata entro il 30 giugno 2020, salve ulteriori rinvii eventualmente previsti dalla legge. È pensabile, comunque, che i contribuenti interessati a compensare oppure a chiedere il rimborso dell’Iva relativa all’anno 2019 abbiano già presentato la dichiarazione.

Il modello Tr, ossia l’istanza per la richiesta del rimborso “trimestrale” o per la compensazione, invece, si presenta, telematicamente, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Per il primo trimestre 2020, quindi, si dovrebbe presentare entro il 30 aprile. Anche in questo caso, tuttavia, sempre a causa della nota emergenza sanitaria in atto, la dichiarazione può essere presentata a partire dal 1^ aprile ed entro il 30 giugno 2020.

Quindi, chi si trova, pertanto nelle condizioni di chiedere la compensazione “esterna” o il rimborso dell’Iva relativa al primo trimestre, può già presentare la dichiarazione. Prima si presenta, prima otterrà il rimborso.
L’ultima versione del modello Tr è stata pubblicata lo scorso 26 marzo ed è reperibile nel sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Giova ricordare che per chiedere il rimborso dell’Iva non solo è necessario che l’importo sia superiore a 2.582,28 Euro (i vecchi 5 milioni di Lire), ma occorre pure che il contribuente si trovi in una delle condizioni espressamente previste dall’articolo 30 del Dpr. 633/1972.

Si ricorda pure che, nel caso di rimborso superiore a 30.000 Euro, è necessario che il contribuente presti idonea garanzia con decorrenza dalla data di erogazione del rimborso e per una durata pari a tre anni ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento. La garanzia non è necessaria in presenza del “visto di conformità” di un professionista abilitato o dell’organo di controllo della società, nonché di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risulti l’esistenza di alcune situazioni che consentono di considerare “virtuosa” l’attività dell’impresa o professionista richiedente.

Il rimborso Iva deve essere eseguito dall’Ufficio entro tre mesi dalla richiesta risultante dalla dichiarazione annuale. Dal giorno successivo alla scadenza di tale termine cominciano a decorrere gli interessi a favore del contribuente nella misura del 2% annuale.

Per gli importi fino a 700.000 euro, il pagamento viene eseguito attraverso il conto fiscale.

Come già detto, è possibile pure richiedere il rimborso Iva in relazione a periodo “infrannuali” e, più precisamente, in relazione a ciascuno dei primi tre trimestri dell’anno.

In questo caso, però, occorre che ricorrano le particolari ipotesi espressamente previste dal 2^ comma dell’articolo 38 bis del citato Dpr. 633/72 (aliquota media degli acquisti superiore a quella delle vendite, esistenza di operazioni non imponibili per più del 25% del volume d’affari, acquisti di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni; caso di “rappresentante” di soggetto non residente; altre ipotesi previste dalla Legge Comunitaria 2010 – L. 217/2011).

I rimborsi trimestrali devono essere eseguiti dall’ufficio entro il giorno 30 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari (entro 30 giorni dalla data di scadenza della richiesta).

Può essere utile ricordare che il Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate, Stellacci, con una sua direttiva, ha invitato gli Uffici della Sicilia a privilegiare, in questo periodo, la lavorazione delle istanze di rimborso, proprio per venire incontro alle esigenze dei contribuenti siciliani.