ROMA – “Trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l’istituto della continuazione”. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 27022/2023.
La novità, questa volta, sta nel fatto che i Supremi Giudici, contrariamente ad altre interpretazioni di alcuni Comuni, hanno detto chiaramente che il “cumulo giuridico”, quello previsto dall’articolo 12 del Decreto Legislativo 472 del 18/12/1997, si applica anche in materia di tributi locali.
Nel caso di specie, sempre secondo la Corte di Cassazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione Imu per più annualità relativamente ad un immobile, il contribuente non può essere assoggettato ripetutamente al pagamento della sanzione (cumulo materiale).
È vero che la violazione si ripete ogni anno, ma è anche vero, come dice la Cassazione, che “Le omesse dichiarazioni per gli anni successivi integrano autonome violazioni, ma per esse trova applicazione il principio di favore del cumulo giuridico”.
Più in particolare, nel caso di cui si discute, si applica un’unica sanzione, aumentata dalla metà al triplo, ai sensi del quinto comma del citato articolo 12, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodo d’imposta diverse.
Comunque, lo si ripete, sulla quantificazione della sanzione con il cumulo giuridico, di cui abbiamo già parlato dalla pagine di questo Quotidiano, nessuna considerazione è da farsi. È importante, invece, così come già detto, la conferma dell’applicabilità dell’articolo 12 de D.Leg/vo 472/97 anche in materia di tributi locali.