ROMA – Con la recentissima sentenza n. 11432, depositata l’8 aprile 2022, la Cassazione pone un altro tassello a favore dell’applicazione del cumulo giuridico anche nel caso di violazione di norme tributarie riguardanti la fiscalità locale, non mancando di ricordare che la sua applicazione, ricorrendone i presupposti, non è una facoltà ma un preciso obbligo degli uffici.
I Supremi Giudici, con la citata sentenza, hanno innanzitutto effettuato una esaustivo excursus della disposizione, l’articolo 12 del D.Leg/vo 473/ 1997, che, in ambito tributario, prevede, in presenza di più violazioni, il “cumulo giuridico” al posto del “cumulo materiale” delle sanzioni. Hanno messo in evidenza pure la differenza tra il caso di mancato o insufficiente pagamento dell’imposta risultante da una dichiarazione presentata (imposta risultante da mera liquidazione), nel quale il cumulo giuridico non si può applicare), dal caso di violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione, anche periodica, del tributo.
Confermando implicitamente, quindi, l’applicabilità del “cumulo giuridico” delle sanzioni anche in materia di tutti i tributi locali, i Giudici di Piazza Cavour hanno quindi affermato il seguente principio di diritto secondo il quale “In tema di Ici, in caso di più violazioni per omesso o insufficiente versamento che, in relazione ad uno stesso immobile, conseguono ad identici accertamenti per più annualità successive, deve trovare applicazione il regime della continuazione attenuata, di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo”.
Nel caso oggetto della controversia, sulla quale si è espressa la Cassazione, è stato ritenuto applicabile il comma 5 dell’articolo 12 del D.Leg/vo 472/97.
Si trattava, infatti, di violazioni concernenti la dichiarazione, per più anni, di un valore di un immobile imponibile ad Ici inferiore a quello effettivo, e quindi di “concorso formale omogeneo”, ossia con la presenza di più violazioni di una stessa disposizione (stessa indole) per più periodi d’imposta. In tale ipotesi il citato comma 5 dell’articolo 12 prevede il “cumulo” con l’applicazione della sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
Giova ricordare che il “concorso formale” (art.12. c.1 e comma 5) ricorre nel caso di più violazioni, anche per più periodi d’imposta (omogeneo) ed anche per tributi diversi (eterogeneo, comma 3), commesse però con una sola azione.
Il “concorso materiale” (art.12. c.1 e comma 5), invece, ricorre nel caso di più violazioni avvenute, anche in tempi diversi, ma con più azioni (come nel caso di mancata indicazione del codice fiscale in più fatture emesse).
Il “Concorso in progressione” (art.12, comma 2) si ha in caso di violazioni commesse, anche in tempi diversi, che determinano “a cascata” altre violazioni successive, anche di natura diversa (come nel caso di mancata fatturazione che comporta la mancata registrazione e la mancata indicazione in dichiarazione).
È importante ricordare che il concorso e la continuazione sono sempre interrotti dalla constatazione della violazione.
Alla luce della recentissima pronuncia della Cassazione, anche i Comuni più restii dovrebbero prendere atto dell’applicabilità del cumulo giuridico anche in materia di tributi locali evitando contenziosi come quello di cui si è parlato e che ha trovato positiva soluzione per il contribuente solo dopo che sono stati percorsi tutti i gradi di giudizio.